Decadenza parziale per la riliquidazione delle pensioni già liquidate (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 16661 del 28.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
La decadenza di cui all’art. 47 del d.P.R. n. 639/1970, come modificato dall’art. 38 del d.l. n. 98/2011, conv. dalla legge n. 111/2011, pur applicandosi anche alle prestazioni liquidate anteriormente al luglio 2011, non produce l’effetto di estinguere il diritto del pensionato alla riliquidazione della prestazione già riconosciuta. Il suo effetto resta limitato ai soli ratei maturati prima del triennio antecedente alla domanda giudiziale, attuando un giusto equilibrio tra il diritto alla pensione e l’obiettivo decorso del tempo assicurato dalla decadenza mobile. La tesi dell’effetto totalmente ablativo determinerebbe invece una pensione decurtata per sempre in modo contra legem, con incidenza su una situazione soggettiva costituzionalmente protetta.

Il Fatto

Il lavoratore, titolare di una pensione di anzianità decorrente dal 1° gennaio 2004, adiva il Tribunale di Terni per ottenere la ricostituzione del trattamento pensionistico, con la neutralizzazione dal computo della retribuzione delle ultime diciotto settimane di mobilità non utili e la condanna dell’INPS al pagamento delle differenze mensili.

Il giudice di primo grado accoglieva il ricorso. La Corte d’appello di Perugia, investita del gravame dell’INPS, dichiarava invece l’intervenuta decadenza ai sensi dell’art. 47 del d.P.R. n. 639/1970, rilevando che il ricorso giudiziale era stato proposto oltre il termine triennale dalla data di entrata in vigore del d.l. n. 98/2011, che aveva esteso il regime decadenziale alle ipotesi di riliquidazione.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione, preso atto del consolidato orientamento secondo cui la decadenza in materia di ricalcolo di trattamenti pensionistici si applica anche alle pensioni liquidate prima del giugno 2011, concentra la propria analisi sul profilo dell’efficacia temporale della stessa. Si tratta di stabilire se la decadenza riguardi integralmente il diritto affermato dal pensionato o solo i ratei maturati fino al triennio antecedente la proposizione dell’azione giudiziaria.

La Corte d’appello di Perugia aveva respinto in toto la domanda, escludendo ogni “spazio a forme di decadenza mobile”. Il Collegio intende dare continuità all’opposto orientamento, richiamando i principi espressi da Cass. n. 17430/2021, confermata da Cass. n. 27116/2025.

Secondo tale insegnamento, l’applicazione della decadenza ai soli ratei pregressi ultratriennali e non all’intera pretesa realizza un giusto equilibrio tra il diritto alla pensione e l’obiettivo decorso del tempo. La decadenza mobile sanziona comunque il pensionato con la perdita dell’integrazione dei ratei ultratriennali rispetto alla domanda giudiziale.

La tesi opposta, invece, non assicurerebbe alcun bilanciamento degli interessi e produrrebbe una pensione decurtata per sempre in modo contra legem, con effetto completamente ablativo del diritto alle differenze. Tale esito risulterebbe particolarmente gravoso in considerazione della situazione di ignoranza del pensionato quanto all’esatto importo della prestazione, che potrebbe protrarsi per anni, incidendo su una situazione soggettiva costituzionalmente protetta dagli artt. 3, 36 e 38 Cost.

La Corte accoglie quindi il ricorso. L’eccezione di decadenza sollevata dall’istituto previdenziale e integralmente accolta dalla corte territoriale non poteva estendersi ai ratei maturati nel triennio antecedente la domanda. La sentenza impugnata è cassata con rinvio alla Corte d’appello di Perugia in diversa composizione, che dovrà uniformarsi ai principi stabiliti e regolamentare anche le spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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