Ottemperanza per retribuzione professionale docente: accoglimento e nomina del Commissario ad acta (TAR Lombardia n. 2311 del 11.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, il ricorso è accolto quando il provvedimento giurisdizionale, passato in giudicato e notificato al debitore pubblico, non sia stato eseguito nel termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica, previsto dall’art. 14 del decreto legge n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997. La sentenza munita di attestazione di conformità costituisce titolo esecutivo ai sensi dell’art. 474 cod. proc. civ. L’Amministrazione è condannata ad adempiere entro 90 giorni dalla notifica della sentenza, con nomina fin d’ora del Commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inottemperanza, da attivarsi su istanza del creditore. La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. può essere negata quando l’esiguità del debito la renda eccessivamente afflittiva e manifestamente iniqua.
Il Fatto
Una docente, in servizio presso istituti scolastici, aveva ottenuto dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento della retribuzione professionale docente per l’anno scolastico 2021/2022, per un importo complessivo di € 1.285,52 oltre interessi legali. La sentenza, notificata all’Amministrazione nel febbraio 2025, era passata in giudicato. Constatata l’inerzia dell’Amministrazione scolastica, la docente ha proposto ricorso in sede di ottemperanza davanti al TAR Lombardia, chiedendo la condanna al pagamento delle somme dovute, la nomina di un Commissario ad acta e l’applicazione di una penalità di mora.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lombardia ha preliminarmente verificato la sussistenza delle condizioni per l’azione di ottemperanza. La sentenza del giudice del lavoro era passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria, ed era stata notificata al Ministero. Dalla notifica del titolo esecutivo, costituito dalla sentenza con attestazione di conformità ai sensi dell’art. 474 cod. proc. civ., era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del decreto legge n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997, rendendo ammissibile l’esecuzione giudiziale.
Accertata l’assenza di prova dell’avvenuto pagamento da parte dell’Amministrazione resistente, il Collegio ha accolto il ricorso, condannando il Ministero a erogare alla ricorrente la somma dovuta entro 90 giorni dalla notifica della sentenza. Per l’ipotesi di perdurante inottemperanza, ha disposto la nomina fin d’ora del Commissario ad acta nella figura del Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza. L’attivazione del Commissario è subordinata a una specifica istanza del creditore, decorso il termine assegnato all’Amministrazione, con incarico da eseguirsi entro i successivi 60 giorni. Il Collegio ha precisato che l’attività commissariale rientra nei compiti istituzionali del funzionario pubblico preposto alla gestione della spesa, non essendo dovuto alcun compenso aggiuntivo.
Quanto alla richiesta di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., il TAR l’ha rigettata, ritenendo che, nel caso di specie, l’esiguità del credito azionato rendesse la penalità eccessivamente afflittiva e manifestamente iniqua. Il Collegio ha infine condannato il Ministero alla rifusione delle spese di lite, liquidate in € 800,00 oltre oneri e spese generali, seguendo il principio di soccombenza.
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Nota della Redazione
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