Lieve entità dello spaccio richiede valutazione complessiva degli elementi normativi (Cass. pen. Sez. VII n. 3132 del 27.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il riconoscimento della fattispecie di lieve entità di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 richiede una valutazione complessiva di tutti gli elementi normativamente indicati, concernenti sia l’azione (mezzi, modalità e circostanze) sia l’oggetto materiale del reato (qualità e quantità della sostanza, con riferimento al grado di purezza). Il giudice deve dimostrare di avere vagliato tutti gli aspetti rilevanti e spiegare le ragioni della prevalenza eventualmente riservata solo ad alcuni di essi. L’attenuante va esclusa quando anche uno solo di tali elementi porti a ritenere che la lesione del bene giuridico protetto non sia di lieve entità. La qualificazione del fatto ai sensi del comma 5 deve costituire l’approdo di tale valutazione e riflettersi nella motivazione della decisione.

Il Fatto

La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 31 gennaio 2024, in parziale riforma della pronuncia del G.I.P. del Tribunale di Napoli dell’11 ottobre 2023, revocava la confisca del denaro in sequestro e confermava nel resto la condanna delle imputate per il reato di cui all’art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309/1990.

Avverso tale sentenza le imputate proponevano ricorso per cassazione con un unico motivo, lamentando vizio di motivazione e violazione di legge in ordine alla mancata configurazione della più lieve ipotesi di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, della quale assumevano la sussistenza dei presupposti applicativi.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dall’orientamento giurisprudenziale secondo cui il riconoscimento dell’ipotesi della lieve entità richiede un’adeguata valutazione complessiva del fatto, in relazione ai mezzi, alle modalità e alle circostanze dell’azione e alla qualità e quantità della sostanza con riferimento al grado di purezza. Il percorso argomentativo dei giudici di legittimità si fonda su Sez. VI n. 1428 del 19.12.2017, dep. 2018, Ferretti, Rv. 271959-01, per cui il giudice è tenuto a valutare tutti gli elementi normativamente indicati, sia quelli concernenti l’azione sia quelli attinenti all’oggetto materiale del reato.

Da tale impostazione deriva che l’attenuante va esclusa quando anche uno solo di questi elementi porti a ritenere che la lesione del bene giuridico protetto non sia di lieve entità, secondo il richiamo a Sez. VI n. 39977 del 19.09.2013, Tayb, Rv. 256610-01. La Corte precisa che la qualificazione del fatto ai sensi del comma 5 deve costituire l’approdo della valutazione complessiva di tutte le circostanze rilevanti e che tale percorso deve riflettersi nella motivazione.

Il giudice deve cioè dimostrare di avere vagliato tutti gli aspetti normativamente rilevanti e spiegare le ragioni della ritenuta prevalenza eventualmente riservata solo ad alcuni di essi. Nel caso di specie la Corte territoriale ha offerto una motivazione adeguata in ordine al diniego della fattispecie della lieve entità, avendo posto in rilievo aspetti rivelatori della professionalità, e non estemporaneità, con cui l’attività di spaccio veniva svolta.

Su queste basi i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili, perché proposti con motivi manifestamente infondati. All’inammissibilità consegue la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 ciascuna in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero secondo Corte cost. n. 186/2000.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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