Errore di fatto e giudizio nel ricorso straordinario (Cass. pen. Sez. 3 n. 14719 del 23.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso straordinario per errore di fatto ex art. 625-bis cod. proc. pen. è rimedio contro la patologia estrinseca dello “sviamento” del giudizio di legittimità e postula un errore percettivo, causato da svista o equivoco nella lettura degli atti interni al giudizio stesso, che abbia influito sul processo formativo della volontà del giudice. Non è configurabile quando la decisione abbia contenuto valutativo, poiché in tal caso si verte in un errore di giudizio, estraneo all’area del rimedio. L’errore di fatto deve essere decisivo e tradursi nell’erronea supposizione di un fatto realmente influente sull’esito del processo; resta irrilevante qualora i motivi di ricorso risultino infondati o inconferenti.
Il Fatto
Il ricorrente era stato condannato in sede di merito per una pluralità di reati in materia di armi ed esplosivi. Avverso la sentenza di legittimità che aveva dichiarato inammissibile il suo ricorso, proponeva ricorso straordinario ai sensi dell’art. 625-bis cod. proc. pen., deducendo due errori di fatto. Con il primo motivo, lamentava che la Corte di legittimità avesse erroneamente affermato un intervenuto proscioglimento per i reati di cui all’art. 1 l. n. 895/1967, omettendo di considerare la permanenza delle contestazioni per i reati di cui agli artt. 2 e 4 della medesima legge, rientranti nel catalogo di cui all’art. 407, comma 2, lett. a), n. 5, cod. proc. pen., con conseguente divieto di partecipazione del giudice onorario al collegio giudicante. Con il secondo motivo, deduceva che la decisione impugnata aveva erroneamente affermato l’avvenuta rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale dinanzi a un collegio diversamente composto.
La Motivazione della Corte
La Terza Sezione ha premesso che il rimedio dell’art. 625-bis cod. proc. pen. è volto a sanare la particolare patologia dello “sviamento” del giudizio, quando la decisione sia fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa o sull’inesistenza di un fatto positivamente stabilito. Ha richiamato il principio per cui l’errore di fatto consiste in un errore percettivo derivante da svista o equivoco nella lettura degli atti interni al giudizio di legittimità, connotato dall’influenza sul processo formativo della volontà del giudice, come affermato dalle Sezioni Unite n. 16103 del 2002. La Corte ha precisato che, ove la causa dell’errore non sia identificabile in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, si verte in un errore di giudizio, come tale escluso dall’orizzonte del rimedio, richiamando le Sezioni Unite n. 18651 del 2015 e le Sezioni Unite n. 37505 del 2011.
Applicando tali principi al caso concreto, la Corte ha escluso che la pronuncia impugnata avesse affermato che non si fosse proceduto per reati ostativi alla partecipazione del giudice onorario, avendo invece semplicemente rilevato che per alcuni di essi era intervenuto un definitivo proscioglimento. Ha inoltre rilevato che la decisione impugnata aveva correttamente valorizzato la circostanza che il procedimento era stato deciso da un collegio interamente togato, che aveva utilizzato le prove assunte dal collegio diversamente composto, equiparando tale utilizzo alla rinnovazione dell’istruttoria in assenza di esplicita richiesta di parte, così smentendo l’errore percettivo denunciato. La Terza Sezione ha concluso che le doglianze si risolvevano in una non consentita richiesta di rivalutazione dei contenuti della decisione impugnata, non rientrando i vizi dedotti fra quelli esperibili con il ricorso straordinario. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile.
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Nota della Redazione
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