Motivazione sulla riduzione dell’attenuante ex art. 114 c.p. e sulla recidiva subvalente (Cass. pen. n. 36025/2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di concorso di persone nel reato, il giudice che riconosce l’attenuante di cui all’art. 114 cod. pen. (minima partecipazione) deve motivare sulla misura della riduzione di pena, specie quando la difesa abbia chiesto l’applicazione nella misura massima (1/3). L’omessa motivazione sul punto integra un vizio di legittimità. In tema di recidiva, sussiste l’interesse dell’imputato a impugnare la sentenza che ha riconosciuto la recidiva qualificata, anche quando non sia conseguito alcun aumento di pena per effetto del giudizio di equivalenza o prevalenza delle attenuanti, poiché tale aggravante produce effetti sulla determinazione della pena ex art. 133 cod. pen., sulla concessione dei benefici penitenziari, sulle condizioni per la riabilitazione e sull’estinzione della pena per decorso del tempo. Il giudice deve motivare sulla sussistenza e sulla valenza della recidiva, anche se subvalente.
Il Fatto
Un imputato è stato condannato in concorso per il reato di detenzione di stupefacenti (art. 73 d.P.R. n. 309/1990). La Corte d’appello di Catania ha confermato la condanna, riconoscendo l’attenuante di cui all’art. 114 cod. pen. (minima partecipazione) e ritenendo subvalente la recidiva specifica infraginquennale. La difesa ha proposto ricorso per cassazione, deducendo il vizio di motivazione sulla mancata applicazione della massima riduzione per l’attenuante (1/3 invece di 1/6) e l’omessa motivazione sulla recidiva.
I giudici di merito hanno ritenuto la responsabilità dell’imputato sulla base della sua condotta di maneggio di uno degli involucri contenenti stupefacente e di altri elementi indiziari (contatti telefonici con il correo).
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha dichiarato manifestamente infondati i motivi relativi alla connivenza non punibile e alla mancata derubricazione ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, ritenendo congrua la motivazione dei giudici di merito sull’esclusione della mera presenza e sul contesto di apprezzabile rilievo criminale.
La Corte ha ritenuto parzialmente fondato il motivo sul trattamento sanzionatorio. Quanto alla riduzione per l’attenuante di cui all’art. 114 cod. pen., la Corte d’appello era rimasta del tutto silente sulla richiesta difensiva di applicare la riduzione massima (1/3), limitandosi a confermare la riduzione di 1/6 operata dal primo giudice senza fornire alcuna motivazione. La Cassazione ha rilevato l’omessa motivazione su un aspetto specificamente devoluto al giudice di secondo grado, imponendo l’annullamento con rinvio.
Quanto alla recidiva, la Corte ha richiamato il principio per cui sussiste l’interesse dell’imputato a impugnare la sentenza che ha riconosciuto la recidiva qualificata, anche quando non sia conseguito un aumento di pena per effetto del giudizio di equivalenza o prevalenza delle attenuanti, poiché l’aggravante produce effetti sulla determinazione della pena ex art. 133 cod. pen., sulla concessione dei benefici penitenziari, sulle condizioni per la riabilitazione e sull’estinzione della pena per decorso del tempo. La Corte d’appello non aveva neppure implicitamente affrontato il tema della recidiva, limitandosi a darne atto come subvalente, integrando così il vizio di omessa motivazione.
La Corte ha quindi annullato la sentenza con rinvio limitatamente alla rivalutazione della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della recidiva e per la quantificazione della riduzione per l’attenuante ex art. 114 cod. pen., dichiarando la definitività dell’accertamento della responsabilità penale.
Implicazioni Pratiche
- Richiesta di riduzione massima ex art. 114 c.p.: L’avvocato deve espressamente chiedere, in sede di giudizio, l’applicazione della riduzione massima di 1/3 per l’attenuante di cui all’art. 114 cod. pen., allegando specificamente le ragioni della minima partecipazione del proprio assistito; in caso di rigetto tacito o di conferma di una riduzione inferiore, deve eccepire in appello l’omessa motivazione sul punto.
- Impugnazione della recidiva subvalente: L’avvocato deve impugnare la sentenza che riconosce la recidiva, anche se subvalente rispetto alle attenuanti, poiché essa produce effetti negativi in altre sedi (benefici penitenziari, riabilitazione, prescrizione), e deve richiedere al giudice di motivare specificamente sulla sussistenza e sulla valenza dell’aggravante.
- Effetti della recidiva sull’estinzione della pena: In sede di calcolo della prescrizione o di richiesta di benefici, la difesa deve considerare che la recidiva, anche se subvalente, può incidere sui termini di estinzione della pena e sulla concessione della sospensione condizionale o della liberazione anticipata, e deve quindi contestare la sua applicazione con argomenti specifici.
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Nota della Redazione
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