Limiti orari comunali a sale gioco e slot sono legittimi (Cons. Stato n. 10252 del 20.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il Comune può disciplinare con regolamento gli orari di apertura delle sale gioco e di funzionamento degli apparecchi da intrattenimento, senza che il pregresso rilascio di titoli abilitativi limiti il potere di dettare, su una rinnovata valutazione dell’interesse pubblico, una disciplina più restrittiva. La circostanza che un atto normativo detti una disciplina incompatibile con l’assetto di interessi determinato da un provvedimento puntuale non integra eccesso di potere per contraddittorietà, né fonda affidamenti tutelabili alla prosecuzione dell’attività secondo i termini precedenti. La diffusione della ludopatia costituisce fatto notorio e nozione di comune esperienza; la regolazione degli orari non è viziata da difetto di istruttoria per il solo fatto che il numero dei giocatori patologici non sia elevato, rilevando la tendenza registrata nel periodo. L’interesse pubblico alla tutela della salute prevale su quello economico dei gestori, e la riduzione degli introiti, ove non determini la chiusura dell’attività, è proporzionale allo scopo.
Il Fatto
Con delibera consiliare il Comune di Venezia approvava un regolamento comunale in materia di giochi, che fissava l’apertura delle sale bingo dalle 8,30 alle 21,30 e il funzionamento degli apparecchi ex art. 110 del R.D. n. 773/1931 (T.U.L.P.S.) nelle fasce 9-13 e 15-19,30.
La società titolare di una sala gioco e bingo impugnava il regolamento davanti al TAR Veneto, che respingeva il ricorso con sentenza n. 1892/2022. Proponeva quindi appello, censurando la motivazione della sentenza e deducendo contraddittorietà con i titoli abilitativi ottenuti, difetto di istruttoria, violazione del principio di proporzionalità, disparità di trattamento rispetto agli esercizi generalisti e al casinò municipale, oltre a contestare le prescrizioni su distanza minima dai luoghi sensibili e divieto di bancomat.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato richiama anzitutto l’effetto devolutivo dell’appello, che consente al giudice di secondo grado di correggere e integrare i deficit motivazionali della pronuncia gravata, confermandone il dispositivo (tra le altre, Cons. Stato, Sez. V, n. 2511 del 2024 e Sez. VI, n. 1182 del 2023). Le censure sulla motivazione sono quindi inammissibili.
Nel merito, il Collegio esclude la contraddittorietà con le precedenti manifestazioni: l’amministrazione ha disciplinato la materia in via generale, e il pregresso rilascio di titoli abilitativi non può limitare la potestà regolamentare fondata su una rinnovata valutazione dell’interesse pubblico. Non sono pertanto configurabili affidamenti tutelabili alla prosecuzione dell’attività in termini non più conformi alla nuova disciplina.
Quanto al dedotto difetto di istruttoria, il regolamento risulta adottato sulla base di due report del Dipartimento Dipendenze della ULSS 12, che danno conto della crescita del fenomeno e della concentrazione del gioco nelle ore serali e notturne. La deduzione non è implausibile e tanto basta a soddisfare le esigenze istruttorie. Il fatto che la struttura operi in un ambito territoriale più ampio non rileva, poiché la diffusione della ludopatia è fatto notorio (Cons. Stato, Sez. V, n. 2369 del 2024 e n. 3382 del 2018).
La proporzionalità è esclusa come vizio: se il gioco si concentra nelle ore serali, è logico limitare proprio quegli orari. La disciplina uniforme per sale gioco ed esercizi generalisti è necessaria, pena l’inefficacia della misura. L’interesse alla salute prevale su quello economico, e la riduzione degli introiti è proporzionale ove non determini la chiusura. Irrilevante è la possibilità di giocare nei comuni limitrofi, poiché ogni comune esercita la propria autonomia, né rilevano atti successivi.
Il diverso trattamento del casinò municipale si giustifica per la speciale disciplina cui è soggetto. Le censure su distanza minima e divieto di bancomat sono inammissibili per difetto di attualità dell’interesse. L’appello è respinto, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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