Approvazione progetto in conferenza di servizi e comunicazioni ai comproprietari (TAR Sicilia n. 455 del 13.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’approvazione del progetto esecutivo di un’opera pubblica in sede di conferenza di servizi, con variante allo strumento urbanistico, non costituisce atto meramente programmatorio: essa determina la dichiarazione di pubblica utilità e l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio, ed è pertanto immediatamente lesiva e impugnabile. Gli artt. 11 e 16 del d.P.R. n. 327/2001 impongono la comunicazione personale dell’avvio del procedimento a ciascun proprietario interessato. In caso di comproprietà la comunicazione deve essere inviata a ogni singolo comproprietario, poiché la comunione non è soggetto autonomo, e la partecipazione di uno solo di essi non sana l’omissione verso gli altri. Il ricorso avverso l’atto presupposto determina, per effetto caducante, l’automatica invalidità degli atti consequenziali, senza necessità di specifica impugnazione.

Il Fatto

I ricorrenti, comproprietari di terreni agricoli siti nel territorio di un Comune siciliano, hanno impugnato la determinazione con cui l’Amministrazione ha concluso positivamente la conferenza di servizi indetta per l’esame e la verifica del progetto esecutivo dei lavori di sistemazione idraulica di un torrente, attribuendo a tale atto il valore di approvazione del progetto e di sostituzione di tutti gli assensi degli enti competenti.

Dal piano particellare allegato emergeva che l’intervento incideva su aree di loro proprietà, con previsione di espropriazione e occupazione temporanea per la realizzazione di due vasche di laminazione. La determinazione era stata trasmessa via posta elettronica certificata a un solo comproprietario, mentre gli altri erano rimasti estranei al procedimento. I ricorrenti hanno dedotto la violazione delle garanzie partecipative espropriative e, in via subordinata, l’illogicità delle scelte progettuali e della stima indennitaria.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente dichiarato inammissibile la parte del ricorso relativa alla quantificazione dell’indennità di esproprio. L’art. 53, comma 2, del d.P.R. n. 327/2001 e l’art. 133, comma 1, lett. g), c.p.a. riservano alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie sulla determinazione e corresponsione delle indennità. Ogni contestazione sui criteri di calcolo e sulla stima, compresa la mancata considerazione della diminuzione di valore del bene residuo, va proposta dinanzi alla Corte d’Appello competente, non nel giudizio di annullamento dell’atto presupposto. Anche la dedotta imposizione di un asservimento di fatto sull’area interna della vasca si risolve in questione indennitaria.

Nel merito, il Tribunale ha respinto la tesi difensiva della natura programmatoria dell’atto. L’approvazione del progetto in conferenza di servizi, specialmente in variante urbanistica, produce la dichiarazione di pubblica utilità e il vincolo preordinato all’esproprio; tale dichiarazione è atto immediatamente lesivo in quanto propedeutico all’occupazione. Sussiste dunque l’interesse ad agire.

Quanto alle comunicazioni, è risultato pacifico e non contestato che esse non siano state inviate a tutti i comproprietari. La comunicazione deve invece essere effettuata nei confronti di ciascun titolare; la partecipazione di un solo comproprietario non sana l’omissione verso gli altri, né la comunanza di interessi fondata su legami familiari o il deposito degli atti presso la sede comunale sostituiscono la comunicazione personale.

Il Collegio ha escluso l’applicabilità dell’art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241/1990, non essendo stata fornita la prova che la soluzione adottata fosse l’unica praticabile, anche perché in sede procedimentale non risultano valutate le alternative progettuali. Ha inoltre riconosciuto l’effetto caducante sugli atti della procedura di gara: l’annullamento dell’atto di approvazione priva di fondamento giuridico l’aggiudicazione, in assenza di ulteriori autonome valutazioni di interesse.

Il ricorso è stato quindi in parte dichiarato inammissibile e in parte accolto, con annullamento del provvedimento impugnato e condanna dell’Amministrazione alla rifusione delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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