Contributo ART dovuto dallo spedizioniere puro con servizi ancillari al trasporto (Cons. Stato n. 10252 del 23.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il contributo per il funzionamento dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti, dopo la riforma introdotta dal d.l. n. 109 del 2018, è dovuto dagli operatori economici del settore del trasporto nei cui confronti l’Autorità abbia concretamente avviato, nel mercato di riferimento, l’esercizio delle competenze o il compimento delle attività previste dalla legge. La platea dei soggetti passivi non è indeterminata: la riserva di legge ex art. 23 Cost. è relativa e la legalità procedurale etero-integra il precetto, purché il soggetto sia destinatario e non mero beneficiario indiretto dell’atto di regolazione. Rientra nel perimetro lo spedizioniere che, pur non svolgendo lo spostamento fisico della merce, rende servizi ancillari al trasporto (logistica, stoccaggio, assistenza doganale, gestione dei documenti). In tal caso non è configurabile alcun affidamento alla non assoggettabilità a contribuzione.
Il Fatto
Una società di spedizioni internazionali ha chiesto al TAR Piemonte l’accertamento del diritto a non essere assoggettata al contributo ART ex art. 37, comma 6, lett. b), d.l. n. 201 del 2011, con i connessi obblighi dichiarativi, e l’annullamento della richiesta di pagamento notificata il 31 marzo 2022, della delibera ART n. 181 del 2021 e della determina del Segretario generale n. 27 del 2022. Il TAR, con sentenza n. 87 del 27 gennaio 2024, ha respinto il ricorso.
La società ha appellato deducendo l’illegittimità costituzionale della norma per violazione degli artt. 3 e 23 Cost., la carenza del presupposto amministrativo per non avere la delibera individuato gli spedizionieri puri, l’assenza di competenza ART su tale attività e i vizi di istruttoria e motivazione, oltre all’ingiustizia della liquidazione delle spese.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama le proprie pronunce sul finanziamento delle autorità indipendenti e ribadisce che la definizione di “operatori economici operanti nel settore del trasporto” è sufficientemente chiara e precisata dal requisito dell’avvio concreto della regolazione nel mercato dell’operatore. La questione di costituzionalità è quindi manifestamente infondata, come già affermato con riferimento alla versione attuale della norma.
La Corte costituzionale, con la sentenza n. 69 del 2017, ha offerto una lettura interpretativa di rigetto: la platea degli obbligati comprende “coloro che svolgono attività nei confronti delle quali l’ART ha concretamente esercitato le proprie funzioni regolatorie istituzionali”. Tale lettura ha legittimato l’ampliamento successivo operato dal legislatore con il d.l. n. 109 del 2018, che ha esteso l’onere dai soli gestori ai meri operatori economici.
Dopo la riforma, ciò che assume rilievo è esclusivamente l’effettivo avvio della regolazione nel mercato di riferimento. La ratio della disciplina risiede nel beneficio che la categoria imprenditoriale riceve dalla regolazione, con superflua frammentazione tra le due categorie originarie.
Nel caso concreto, il codice ATECO dell’appellante e le indicazioni del suo sito — spedizioni aeree, marittime e terrestri, soluzioni logistiche, assistenza doganale — dimostrano lo svolgimento di servizi ancillari al trasporto. L’appellante rientra pertanto nella lettera c) della delibera n. 181 del 2021 (centri di movimentazione merci e operatori della logistica) e nella lettera l) (trasporto merci su strada connesso a porti, aeroporti, interporti).
La Sezione conferma l’avvio concreto della regolazione anche prima del 2018, richiamando le delibere ART in materia di servizi di manovra ferroviaria, accesso alle infrastrutture portuali e pedagogio autostradale. Ne discende l’infondatezza delle censure di carenza di istruttoria e motivazione e l’assenza di un affidamento tutelabile. L’appello è respinto, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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