Rendiconto del curatore fallimentare: la mancata iscrizione a ruolo non estingue il giudizio (Cass. civ. Sez. I n. 3203 del 13.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di rendiconto del curatore, ove sia stata fissata dal giudice delegato l’udienza dinanzi al collegio ai sensi dell’art. 116, ult. comma, l.fall., l’omessa o ritardata iscrizione a ruolo della causa non comporta l’estinzione del giudizio, trattandosi di mero adempimento amministrativo, volto a rimarcare l’autonomia della fase a cognizione piena rispetto a quella sommaria. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva rigettato l’eccezione di estinzione del giudizio in una fattispecie nella quale, dopo la fissazione dell’udienza collegiale da parte del giudice delegato, nessuna delle parti aveva iscritto la causa a ruolo e il processo era stato tempestivamente riassunto dal fallimento ai sensi dell’art. 307, comma 1, c.p.c.). (Rv. 677598-02)
Il Fatto
Un curatore fallimentare, dimessosi nel 2005, aveva presentato nel 2007 il rendiconto della gestione svolta dall’apertura del fallimento nel 1996. Il Tribunale di Roma, con sentenza del 2012 pronunciata dal giudice delegato in composizione monocratica, non ha approvato il conto. La Corte d’appello di Roma ha rigettato il gravame dell’ex curatore, respingendo l’eccezione di nullità della sentenza monocratica, l’eccezione di estinzione del giudizio e la censura di violazione del contraddittorio, e dichiarando inammissibili ex art. 342 c.p.c., oltre che infondati, i motivi sul merito delle contestazioni.
L’ex curatore ha proposto ricorso per cassazione con undici motivi. Con il secondo, in particolare, sosteneva che alla prima udienza della fase contenziosa, nel novembre 2008, nessuna delle parti aveva iscritto la causa a ruolo e che il giudizio doveva perciò considerarsi estinto. La curatela del fallimento ha resistito con controricorso; il Pubblico Ministero ha concluso per il rigetto.
La Motivazione della Corte
Sulla nullità della sentenza monocratica la Corte ha ritenuto la motivazione d’appello sopra il «minimo costituzionale» e ha aggiunto che l’art. 50-bis c.p.c. non attiene alla competenza ma alla ripartizione degli affari nel tribunale: la sua violazione genera una nullità da far valere con i motivi di gravame ai sensi dell’art. 161 c.p.c. e non è causa di rimessione al primo giudice (Cass. n. 12174/2005, n. 24684/2013).
Sull’estinzione, la Cassazione ha condiviso l’impostazione del Pubblico Ministero: il giudizio di rendiconto non si instaura ex novo con la fase contenziosa, ma è un incidente di cognizione che si innesta su una procedura già pendente. Ai sensi dell’art. 116 l.fall. la fase precontenziosa si chiude davanti al giudice delegato se non vi sono contestazioni; in caso contrario il giudice delegato fissa con decreto l’udienza davanti al collegio ex art. 189 c.p.c., con mutamento del rito, costituzione formale delle parti e iscrizione a ruolo. Se, fissata l’udienza, nessuno si costituisce, la situazione è analoga a quella dell’art. 166 c.p.c. nel processo ordinario e si applica l’art. 307, comma 1, c.p.c.: il giudizio entra in una fase di quiescenza e l’estinzione si verifica solo se non viene riassunto nel termine previsto. Non si tratta dell’inattività qualificata del comma 3, che produce la mors litis immediata. L’omessa o ritardata iscrizione a ruolo è un mero adempimento amministrativo che rimarca l’autonomia della fase a cognizione piena rispetto a quella sommaria (Cass. n. 1950/2016, n. 21512/2021).
Nel caso concreto il giudice delegato aveva fissato l’udienza contenziosa per il 13 novembre 2008; il termine per la riassunzione, nel testo dell’art. 307 anteriore alla legge n. 69/2009, era di un anno, e il fallimento aveva riassunto il 27 aprile 2009. La riassunzione era quindi tempestiva e la Corte d’appello aveva applicato correttamente i principi. Infondato anche il terzo motivo, perché le contestazioni al curatore erano quelle mosse in fase precontenziosa e richiamate per relationem dal decreto del giudice delegato.
La Corte ha invece accolto i motivi dal quarto all’undicesimo: il ricorrente aveva ricostruito analiticamente le contestazioni valorizzate dal tribunale e le proprie doglianze contro ciascuna, dimostrando che i motivi d’appello avevano la specificità richiesta dall’art. 342 c.p.c. (Cass. S.U. n. 36481/2022; Cass. n. 18776/2023); la motivazione sul merito era inoltre sotto il minimo costituzionale. La sentenza è stata cassata con rinvio per un nuovo esame del merito, spese al giudice del rinvio.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.