Lista Falciani, presunzioni e divieto di retroattività del d.l. n. 78/2009 (Cass. civ. Sez. V n. 18061 del 01.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
La presunzione legale relativa di evasione introdotta dall’art. 12, comma 2, del d.l. n. 78/2009, convertito dalla legge n. 102/2009, con riferimento all’omessa dichiarazione di investimenti e attività di natura finanziaria detenuti in Stati a regime fiscale privilegiato, non ha efficacia retroattiva, perché non può attribuirsi alla stessa natura procedimentale. Essa non incide sul solo metodo di accertamento né sul riparto dell’onere della prova, ma integra una regola sostanziale di decisione. Ne consegue che, per gli anni d’imposta anteriori alla sua entrata in vigore, l’Ufficio può provare l’esistenza di redditi non dichiarati detenuti occultamente all’estero anche mediante presunzioni semplici gravi e precise, potendo il convincimento del giudice fondarsi anche su un unico indizio. In tal caso la scheda cliente della c.d. lista Falciani, trasmessa dall’autorità finanziaria francese ai sensi della direttiva 77/799/CEE, è utilizzabile senza onere di preventiva verifica dell’autorità destinataria, salva la prova contraria.
Il Fatto
Con due avvisi di accertamento, notificati per gli anni 2006 e 2007, l’Agenzia delle Entrate accertava un maggior reddito imponibile nei confronti di un contribuente, con ripresa a tassazione IRPEF e imposta sostitutiva. Gli atti traevano origine da una verifica della Guardia di Finanza, fondata su informazioni acquisite presso l’amministrazione fiscale francese tramite i canali di cooperazione internazionale, sulla base della c.d. lista Falciani. Da tali risultanze emergeva la disponibilità di somme presso una banca svizzera, non dichiarate nel quadro RW.
La Commissione tributaria provinciale, previa riunione dei ricorsi, annullava gli avvisi. La Commissione tributaria regionale, in riforma, accoglieva l’appello dell’Ufficio e confermava la legittimità degli atti, condannando il contribuente alle spese. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione con sette motivi; l’Agenzia ha resistito con controricorso.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo, con cui si censurava il mancato riconoscimento della genericità dell’appello, è inammissibile. Il riconoscimento al giudice di legittimità del potere di cognizione piena del fatto processuale non esonera la parte dall’onere di autosufficienza del ricorso, corollario della specificità dei motivi. Nel caso concreto il motivo non riportava né le controdeduzioni di primo grado né i motivi d’appello, rendendo impossibile ogni verifica. La Corte ribadisce comunque che, nel processo tributario, l’appello ha carattere devolutivo pieno: la riproposizione delle medesime censure già svolte in primo grado assolve l’onere di impugnazione specifica, non essendo l’appellante tenuto a formulare nuovi argomenti giuridici.
I motivi secondo, terzo, quarto e quinto, esaminati congiuntamente, riguardano la valenza probatoria e l’utilizzabilità della lista Falciani. La Corte richiama l’indirizzo nomofilattico delle ordinanze del 28 aprile 2015, nn. 8605 e 8606, e la giurisprudenza successiva, tra cui Cass. n. 6509 del 2022, Cass. n. 33893 del 2019 e Cass. n. 31779 del 2019. Il diritto interno consente l’ingresso nell’accertamento di prove atipiche, secondo i canoni della prova per presunzioni. I requisiti di gravità, precisione e concordanza, se sussistenti, attribuiscono all’indizio pieno valore probatorio.
I dati bancari trasmessi dall’autorità francese a quella italiana sono quindi utilizzabili, senza onere di preventiva verifica da parte dell’autorità destinataria, anche se acquisiti con modalità irrituali, salvo i casi di inutilizzabilità per specifica previsione di legge o di tutela di diritti fondamentali. La scheda cliente relativa al ricorrente contiene dati anagrafici, indirizzo di residenza, profilo del cliente, date e oggetto dei molteplici incontri e l’elenco delle disponibilità finanziarie: un insieme di elementi gravi, precisi e concordanti della sua riferibilità.
Il sesto motivo è inammissibile, perché censura il vizio di motivazione dell’avviso di accertamento senza indicare il conseguente vizio della sentenza impugnata. Il settimo motivo è infondato, con conferma della decisione per ragioni diverse. L’art. 12, comma 2, del d.l. n. 78/2009 non si applica ratione temporis agli anni 2006 e 2007, perché, intervenendo sull’assetto dell’onere probatorio con una regola di giudizio sostanziale, non ha efficacia retroattiva. Tuttavia, ove il fisco denunci la violazione dell’art. 2729 cod. civ., la Corte può rinviare al giudice di merito il riesame dei fatti come presunzione semplice. La scheda cliente resta così un elemento indiziario forte e sufficiente a fondare la presunzione della natura reddituale delle somme, in assenza di prova contraria. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e contributo unificato.
Nota della Redazione
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