Nozione di bene ammortizzabile ai fini IVA e calcolo del pro rata (Cass. civ. Sez. V n. 19252 del 13.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di detrazione IVA, la nozione di bene ammortizzabile rilevante ai fini del calcolo del pro rata di cui agli artt. 19, comma 5, e 19-bis, comma 2, del d.P.R. n. 633 del 1972 non coincide con quella desumibile dalla disciplina delle imposte dirette né con i criteri civilistici e contabili. Occorre fare riferimento alla nozione ampia e sostanzialmente economica di bene d’investimento utilizzata dalla direttiva 2006/112/CE, che ricomprende i beni destinati all’esercizio dell’impresa per un periodo medio-lungo in ragione della loro vita economica. Ne consegue che il giudice di merito non può includere nel calcolo del pro rata le cessioni di beni qualificati come ammortizzabili solo secondo i criteri civilistici, senza verificare la loro effettiva natura di investimento.

Il Fatto

La controversia ha ad oggetto distinti avvisi di accertamento, per gli anni di imposta dal 2014 al 2017, con i quali l’Amministrazione finanziaria aveva recuperato l’IVA ritenuta indetraibile a seguito del ricalcolo del pro rata di detraibilità. L’Ufficio aveva considerato rilevanti, nel calcolo, le operazioni relative alle vendite di immobili a destinazione abitativa, qualificandole come beni ammortizzabili.

La società contribuente aveva escluso dal calcolo quelle operazioni. La CTP aveva accolto i ricorsi riuniti, e la CTR del Piemonte aveva confermato la decisione, ritenendo che nella nozione di beni ammortizzabili vadano ricompresi tutti i beni qualificati come tali secondo i criteri civilistici e contabili, compresi gli immobili abitativi. L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo.

La Motivazione della Corte

La Corte ha preliminarmente respinto le due eccezioni di inammissibilità sollevate dalla controricorrente. Quanto alla prima, ha osservato che il ricorso non mira a un nuovo esame del fatto, ma contesta la sussunzione della fattispecie nel paradigma astratto delle disposizioni richiamate. Quanto alla seconda, ha qualificato come mera argomentazione difensiva il rilievo sulla presunta novità della questione relativa alla qualificazione degli immobili come beni merce.

Nel merito, la Corte ha ricostruito il quadro normativo unionale e interno. Ha ricordato che l’art. 173, par. 1, della direttiva IVA ammette la detrazione solo per il pro rata relativo alle operazioni che danno diritto a detrazione, e che l’art. 174, par. 2, lett. a) esclude dalla determinazione della percentuale le cessioni di beni d’investimento utilizzati nell’impresa.

Su questa base, la Corte ha richiamato la pronuncia delle Sezioni Unite n. 13162 del 2024, resa in tema di rimborso IVA, secondo cui il concetto di bene ammortizzabile non va inteso con riferimento alle previsioni in materia di imposte dirette, né risultano dirimenti le disposizioni sul bilancio del codice civile o i principi contabili. L’unico parametro è la nozione di beni di investimento della direttiva rifusa, estesa ai beni destinati all’esercizio dell’impresa per un periodo medio-lungo.

La Corte ha poi valorizzato la giurisprudenza unionale sulla durata ventennale del periodo di rettifica per i beni immobili, confermando che la vita economica del bene è decisiva ai fini della qualifica di bene d’investimento. Su tale premessa ha respinto la richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, non essendovi margini interpretativi residui.

La CTR, al contrario, si era limitata a includere nella nozione di beni ammortizzabili tutti i beni qualificati come tali secondo i criteri civilistici e contabili, senza verificare la loro natura di investimento. Il ricorso è stato quindi accolto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla CTR del Piemonte in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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