Estinzione della società e difetto di capacità processuale (Cass. civ. Sez. V n. 18062 del 01.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
La cancellazione della società dal registro delle imprese ne determina l’estinzione, con conseguente perdita della capacità di stare in giudizio. Gli atti impositivi notificati a una società già estinta, al pari del ricorso da essa proposto, sono affetti da un vizio insanabile originario del processo, rilevabile anche d’ufficio. A seguito dell’estinzione si produce un fenomeno di tipo successorio: i rapporti obbligatori facenti capo all’ente si trasferiscono ai soci, che subentrano nella relativa legittimazione processuale in situazione di litisconsorzio necessario per ragioni processuali. Resta invece esclusa la legittimazione ad causam del liquidatore della società estinta, che può essere destinatario di un’autonoma azione risarcitoria, ma non della pretesa attinente al debito sociale. Il giudice di merito che non rilevi il difetto di capacità processuale dell’ente cancellato incorre in un vizio che impone la cassazione senza rinvio della sentenza, ai sensi dell’art. 382 cod. proc. civ.
Il Fatto
Nel corso di una verifica fiscale relativa all’anno d’imposta 2012, l’Agenzia delle entrate contestava a una società a responsabilità limitata la deduzione di costi documentati da quattro fatture, per un importo complessivo di euro 142.300 oltre Iva, emesse da una ditta risultata coinvolta in un sistema fraudolento realizzato mediante l’emissione di fatture per operazioni inesistenti. La società non si presentava al contraddittorio preventivo e l’Amministrazione recuperava a tassazione gli importi ai fini Ires, Irap e Iva.
La società impugnava gli avvisi davanti alla Commissione tributaria provinciale, che rigettava il ricorso; l’appello veniva respinto dalla Commissione tributaria regionale. Avverso tale sentenza due ex soci — uno dei quali anche ex legale rappresentante della società in liquidazione, cancellata dal registro delle imprese — proponevano ricorso per cassazione, deducendo la violazione dell’art. 2945 cod. civ. e chiedendo la cassazione senza rinvio.
La Motivazione della Corte
In via preliminare la Corte dichiara ammissibile la produzione documentale ex art. 372 cod. proc. civ., richiamando il principio secondo cui è ammissibile il deposito di nuovi documenti in cassazione quando la nullità della sentenza impugnata derivi, in via riflessa, da vizi radicali del procedimento attinenti all’individuazione dei soggetti del rapporto processuale. La parte che non abbia proposto l’eccezione di legittimazione in sede di gravame può quindi produrre per la prima volta in legittimità la documentazione comprovante l’estinzione della società.
Sempre in via preliminare, il ricorso è dichiarato ammissibile solo nella qualità di ex soci, e non nella veste di liquidatore ed ex legale rappresentante. La Corte richiama il principio delle Sezioni Unite n. 6070/13: l’estinzione della società determina un fenomeno successorio per cui i rapporti obbligatori si trasferiscono ai soci, che subentrano nella legittimazione processuale dell’ente, essendo l’estinzione equiparabile alla morte della persona fisica ai sensi dell’art. 110 cod. proc. civ., in situazione di litisconsorzio necessario per ragioni processuali. È invece esclusa la legittimazione ad causam del liquidatore della società estinta.
Nel merito il ricorso è fondato. Il deposito del ricorso davanti alla Commissione tributaria provinciale è avvenuto nel gennaio 2018, in epoca successiva alla cancellazione della società dal registro delle imprese. I giudici di merito avrebbero dovuto rilevare il difetto di capacità di stare in giudizio della società cancellata, che non poteva impugnare gli atti impositivi né in proprio né per mezzo del liquidatore.
La Corte precisa che il d.lgs. 21 novembre 2014, n. 175, art. 28, comma 4, non ha valenza interpretativa né efficacia retroattiva: il differimento quinquennale degli effetti dell’estinzione si applica solo ai casi in cui la richiesta di cancellazione sia stata presentata dal 13 dicembre 2014 o successivamente. La cancellazione anteriore all’instaurazione del giudizio di primo grado determina il difetto di capacità processuale e il difetto di legittimazione dell’ex liquidatore, con conseguente annullamento senza rinvio ex art. 382 cod. proc. civ., trattandosi di impugnazione improponibile e di vizio rilevabile anche d’ufficio.
La sentenza impugnata è quindi cassata senza rinvio perché la causa non poteva essere proposta sin dal primo grado di giudizio; le spese dell’intero giudizio sono integralmente compensate tra le parti.
Nota della Redazione
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