Inclusione in lista di movimentazione non vincola l’Amministrazione al trasferimento (TAR Piemonte n. 1759 del 10.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’inclusione di un militare nelle liste ordinate predisposte sulla base delle manifestazioni di interesse alla movimentazione non vincola l’Amministrazione a disporre il trasferimento richiesto dal dipendente. La collocazione preferenziale in graduatoria assume rilievo meramente astratto e deve risultare in concreto compatibile con le esigenze organizzative della Forza Armata, valutate anche tenendo conto del parere del Comandante di Corpo, non vincolante ma espressivo della discrezionalità militare. Il diniego sorretto da motivazione adeguata, che dia conto dell’impossibilità di superare le criticità rappresentate e della specifica expertise maturata dal militare su sistemi d’Arma non presenti nella sede richiesta, è legittimo. Non integra disparità di trattamento il raffronto con trasferimenti verso reparti diversi da quello oggetto della richiesta, difettando l’omogeneità delle situazioni di fatto.

Il Fatto

Un sottoufficiale dell’Aeronautica Militare, in servizio presso un reparto di stanza in provincia di Novara, presentava domanda di trasferimento verso la sede di Sigonella, in conformità alla manifestazione di interesse alla movimentazione per l’anno 2024. L’Amministrazione rigettava l’istanza, anche in sede di riesame, fondando il diniego sul parere non favorevole del Comandante di Corpo e sull’impossibilità di individuare una soluzione che superasse le criticità rappresentate, nonché sull’opportunità di non disperdere l’elevata expertise acquisita sul velivolo EFA-2000, sistema d’Arma assente nella sede ambita.

Il militare impugnava quindi il diniego e gli atti presupposti davanti al TAR Piemonte, deducendo eccesso di potere per manifesta illogicità e contraddittorietà, disparità di trattamento e violazione dell’art. 97 della Costituzione, e formulando contestualmente istanza incidentale di accesso ai documenti ex art. 116, comma 2, cod. proc. amm., già accolta in corso di causa con ordinanza collegiale. Chiedeva l’accertamento del diritto al trasferimento e la condanna dell’Amministrazione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce preliminarmente il meccanismo della procedura di manifestazione di interesse alla movimentazione, a cadenza annuale, che consente al personale sottoufficiale e graduato di indicare le sedi geografiche gradite. Le manifestazioni vengono vagliate alla luce di un apposito piano di alimentazione e su questa base validate; solo successivamente i militari possono ottenere il trasferimento a domanda, conformemente alla manifestazione, «tenuto anche conto del parere gerarchico, non vincolante, espresso dal Comandante di Corpo».

Su tale premessa il Tribunale afferma il principio centrale: l’inserimento nelle liste ordinate, pur fondato sul piano di alimentazione e sui criteri della circolare, non vincola l’Amministrazione a disporre il trasferimento. La collocazione preferenziale, di natura astratta, deve trovare conferma in concreto nella compatibilità con le esigenze organizzative, valutate anche alla luce del parere del Comandante di Corpo.

Applicando tali coordinate al caso, il rigetto si impone per due ordini di ragioni. In primo luogo, l’Amministrazione ha correttamente valorizzato il parere negativo del Comandante di Corpo e, all’esito di autonoma valutazione, ha dato atto dell’impossibilità di superare le criticità ivi rappresentate, considerata anche la specifica professionalità maturata dal ricorrente su un sistema d’Arma non presente nella sede richiesta. La motivazione è giudicata adeguata, in ragione dell’ampia discrezionalità riconosciuta all’Amministrazione militare nella valutazione di opportunità dei trasferimenti, suscettibili di incidere su interessi strategici della Forza Armata.

In secondo luogo, non è condivisibile la censura di disparità di trattamento: i trasferimenti posti a raffronto hanno riguardato reparti diversi da quello richiesto, con la conseguenza che difetta il carattere di omogeneità tra le situazioni di fatto e non è configurabile alcuna violazione del principio di uguaglianza. Il ricorso è pertanto rigettato, con compensazione delle spese di lite per giustificati motivi.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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