Resa del conto giudiziale e cessazione della materia del contendere (Corte dei Conti Sez. giur. Basilicata n. 75 del 09.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio per resa di conto, introdotto con ricorso al giudice monocratico ai sensi dell’art. 141, comma 2, cod. giust. cont., la successiva trasmissione alla segreteria del conto giudiziale, in ottemperanza al decreto che aveva fissato i termini, determina la cessazione della materia del contendere. Il giudizio è definito con sentenza non appellabile e immediatamente esecutiva resa dal giudice monocratico ex art. 144 cod. giust. cont., restando riservata alla fase collegiale di opposizione la sola ipotesi di contestazione dei decreti emessi ai sensi dell’art. 141, commi 4, 6 e 7, cod. giust. cont.. Restano impregiudicate le valutazioni sulla regolarità del conto, demandate al magistrato designato relatore nell’ambito degli artt. 145 e ss. cod. giust. cont..
Il Fatto
La Procura regionale ha investito il giudice monocratico, con ricorso iscritto al registro di segreteria, chiedendo la fissazione di un termine per la presentazione del conto giudiziale relativo all’esercizio 2018, riferito a una struttura ricettiva, nella qualità di agente contabile esterno. L’istanza era accompagnata dalla richiesta di applicare una sanzione pecuniaria in caso di grave e ingiustificato inadempimento, di fissare la scadenza per la compilazione del conto d’ufficio a spese dell’agente e, in ultimo, di dichiarare la cessazione della materia del contendere ove il conto fosse stato presentato o formato d’ufficio.
Con decreto n. 50/2020 il giudice designato fissava i termini per la presentazione e il deposito del conto. Successivamente il comune comunicava che, a seguito della notifica dei decreti e del confronto con l’anagrafe tributaria, numerose strutture, tra cui quella in epigrafe, avevano trasmesso il conto giudiziale, debitamente parificato e allegato alla nota. La Procura chiedeva quindi la fissazione dell’udienza per la prosecuzione del giudizio e la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
La Motivazione della Corte
Il giudice monocratico ricostruisce anzitutto il rito del giudizio per resa di conto. Il procedimento, introdotto con ricorso ex art. 141, comma 2, cod. giust. cont., è definito dal medesimo giudice con sentenza non appellabile e immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 144 cod. giust. cont.. La fase collegiale di cui all’art. 142 cod. giust. cont. resta deputata alla sola ipotesi di opposizione ai decreti emessi ai sensi dell’art. 141, commi 4, 6 e 7.
A sostegno di tale ricostruzione il giudice richiama un indirizzo consolidato delle sezioni giurisdizionali regionali, citando le sentenze nn. 139/2018, 167/2019 e 170/1029 della Sezione per le Marche, le sentenze nn. 182/2019 e 183/2019 della Sezione per la Liguria, la sentenza n. 35/2017 della Sezione per l’Umbria e la sentenza n. 472/2016 della Sezione per la Campania.
Nel caso concreto il conto relativo all’anno 2018 risulta trasmesso alla segreteria della sezione in ottemperanza a quanto disposto con il decreto n. 50/2020. È dunque venuto meno l’interesse alla pronuncia sul termine di presentazione, con conseguente estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, in accoglimento delle richieste del P.M.
Il giudice precisa infine che restano impregiudicate le valutazioni sulla regolarità del conto, demandate al magistrato designato relatore con provvedimento presidenziale, nell’ambito di quanto previsto dagli artt. 145 e ss. cod. giust. cont., richiamando in proposito la sentenza n. 100/2019 della Sezione per il Veneto e la sentenza n. 472/2016 della Sezione per la Campania. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese.
Nota della Redazione
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