Cessata materia del contendere nell’ottemperanza per la Carta del docente se l’Amministrazione adempie tardivamente (TAR Lombardia n. 2752 del 29.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza promosso ai sensi degli artt. 112 e ss. c.p.a., l’adempimento tardivo dell’Amministrazione, intervenuto successivamente alla notificazione e al deposito del ricorso, determina la cessazione della materia del contendere, essendo stato conseguito il bene della vita cui tendeva il ricorrente. La sopravvenuta esecuzione del giudicato non esonera tuttavia l’Amministrazione dalla rifusione delle spese di lite, che vanno poste a suo carico in applicazione del criterio della soccombenza virtuale, atteso che l’adempimento è avvenuto solo dopo l’instaurazione del giudizio. In considerazione della natura seriale del contenzioso in materia di Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, le spese possono essere liquidate in misura forfetaria ed equitativa, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

Il Fatto

Il ricorrente agiva dinanzi al TAR Lombardia ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Busto Arsizio, Sezione Lavoro, che aveva accertato il suo diritto a fruire, per gli anni scolastici dal 2020/2021 al 2023/2024, della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, nella misura di euro 500,00 annui, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito all’accredito dell’importo complessivo di euro 2.000,00, oltre interessi e rivalutazione.

Nelle more del giudizio di ottemperanza, la parte ricorrente depositava una nota con cui rappresentava che l’Amministrazione aveva tardivamente eseguito il dictum giudiziale, procedendo all’accredito delle somme dovute, ma insisteva per la condanna del Ministero alle spese di lite, con distrazione in favore del difensore antistatario. La difesa erariale eccepiva invece che il pagamento sarebbe avvenuto prima dell’instaurazione del giudizio, senza però fornirne adeguata prova, non coincidendo necessariamente la data di accredito del Ministero con quella risultante dal sistema informativo.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente rilevato che, alla luce della dichiarazione del ricorrente circa l’avvenuto accreditamento delle somme, doveva darsi atto della cessazione della materia del contendere, essendo stato conseguito il bene della vita sotteso alla proposizione del ricorso. L’esecuzione spontanea e integrale del provvedimento giurisdizionale da parte dell’Amministrazione, seppure tardiva, priva infatti il giudizio del suo originario oggetto, rendendolo improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Quanto al regime delle spese, il Tribunale ha escluso che la cessazione della materia del contendere possa determinare la loro compensazione integrale. Ha invece applicato il criterio della soccombenza virtuale, osservando che la P.A. aveva adempiuto al comando giudiziale solo dopo la proposizione della causa: la condotta dell’Amministrazione, che avrebbe dovuto eseguire tempestivamente il giudicato senza necessità di azione giudiziale, costituisce il presupposto della lite e ne giustifica l’addebito delle spese a suo carico.

Il Collegio ha infine valorizzato la natura seriale del contenzioso in materia di Carta del docente, che coinvolge un numero elevato di docenti precari in posizione analoga a quella del ricorrente. Su tale base ha ritenuto equo liquidare le spese in misura forfetaria di euro 800,00, oltre accessori di legge e contributo unificato, ove versato, disponendo la distrazione in favore dei difensori che si erano dichiarati antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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