Responsabilità aggravata per lite temeraria e accesso al processo tributario (Cass. civ. Sez. V n. 13315 del 19.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
La responsabilità aggravata per lite temeraria, nel processo tributario disciplinata dall’art. 15, comma 2-bis, d.lgs. n. 546/1992 e dall’art. 96 cod. proc. civ., presuppone la mala fede o la colpa grave, intese come espressione di scopi o intendimenti abusivi, strumentali o eccedenti la normale funzione del processo. Tali presupposti non devono necessariamente emergere dal testo degli atti della parte soccombente, potendo desumersi anche da elementi extratestuali concernenti il più ampio contesto nel quale l’iniziativa processuale si iscrive. L’accertamento dei requisiti della mala fede o colpa grave, ovvero del difetto della normale prudenza, costituisce apprezzamento di fatto non censurabile in sede di legittimità.
Il Fatto
Nei confronti di una società esercente attività di produzione di oggetti in ferro e altri metalli e di costruzione di edifici veniva notificato un avviso di accertamento con il quale l’Agenzia delle Entrate contestava l’indebita detrazione di IVA per l’anno 2012. L’Ufficio aveva rilevato che, nel periodo compreso tra il 2009 e il 2013, il volume di affari della società risultava nullo.
La CTP di Lucca accoglieva il ricorso della contribuente. La CTR della Toscana, ritenendo provato che la società avesse svolto attività di impresa, respingeva l’appello erariale e condannava l’Agenzia alla refusione delle spese di lite e al risarcimento dei danni per lite temeraria, a norma dell’art. 15, comma 2-bis, d.lgs. n. 546/1992 e dell’art. 96 cod. proc. civ. L’Agenzia propone ricorso per cassazione con un unico motivo; la contribuente non replica.
La Motivazione della Corte
Con l’unico motivo l’Agenzia contesta la violazione e falsa applicazione dell’art. 15, comma 2-bis, d.lgs. n. 546/1992 e dell’art. 96 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., sostenendo che la CTR avrebbe erroneamente ravvisato la lite temeraria, essendosi l’Ufficio limitato a ribadire la legittimità del proprio operato con gli strumenti offerti dall’ordinamento.
Il motivo non coglie nel segno. La Corte richiama il principio secondo cui il fondamento costituzionale della responsabilità aggravata risiede nell’art. 111 Cost., che sancisce il giusto processo e la sua ragionevole durata. Presupposto della condanna è la mala fede o colpa grave, da intendersi quale espressione di scopi o intendimenti abusivi, non necessariamente emergenti dal testo degli atti della parte soccombente, potendo desumersi anche da elementi extratestuali riferiti al più ampio contesto dell’iniziativa processuale.
La Corte conferma, inoltre, il principio consolidato secondo cui, in materia di responsabilità aggravata, l’accertamento dei requisiti della mala fede o colpa grave, ovvero del difetto della normale prudenza, implica un apprezzamento di fatto non censurabile in sede di legittimità.
Nel caso esaminato, la CTR ha discrezionalmente accertato la sussistenza di una colpa grave, individuandola nella pervicace reiterazione di argomentazioni già disattese in altri sette giudizi di analogo tenore, di cui quattro in primo grado e tre in secondo. La Corte cita, a sostegno, i precedenti Cass. n. 36591 del 2023, Cass. n. 327 del 2010, Cass. n. 19298 del 2016, Cass. n. 5250 del 2018 e Cass. n. 5558 del 2022.
Il ricorso è, in ultima analisi, rigettato.
Nota della Redazione
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