Deducibilità delle quote di trattamento di fine mandato degli amministratori (Cass. civ. Sez. V n. 4854 del 25.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di redditi di impresa, le quote di accantonamento al trattamento di fine mandato degli amministratori di società sono deducibili in ciascun esercizio secondo il principio di competenza, ai sensi del combinato disposto degli artt. 17, comma 1, lett. c), e 105 t.u.i.r., purché la previsione di detto trattamento risulti da un atto scritto di data certa anteriore all’inizio del rapporto, che ne specifichi anche l’importo. Non esiste alcuna norma che imponga di dedurre le predette quote nelle forme e nei limiti stabiliti per i lavoratori dipendenti: non è pertanto applicabile l’art. 2120 cod. civ., né opera il limite del compenso annuo diviso 13,5. In mancanza dei presupposti richiesti trova applicazione il principio di cassa, con deducibilità dei compensi nell’esercizio in cui sono corrisposti.
Il Fatto
Una società contribuente impugnava gli avvisi di accertamento relativi agli anni di imposta 2011 e 2012, con i quali l’Amministrazione finanziaria aveva recuperato a tassazione, quali componenti negativi di reddito indeducibili, le somme accantonate per il trattamento di fine mandato del presidente del consiglio di amministrazione. L’Ufficio riteneva applicabile la misura del compenso annuale diviso 13,5, prevista dall’art. 2120 cod. civ. per il trattamento di fine rapporto dei lavoratori dipendenti, che assumeva assimilabile a quello degli amministratori.
La Commissione tributaria provinciale rigettava i ricorsi riuniti. La Commissione tributaria regionale riformava la decisione di primo grado, accogliendo le tesi della società: non esistendo una norma che obblighi a dedurre le quote nelle forme e nei limiti previsti per i lavoratori dipendenti, non è preclusa la deducibilità degli accantonamenti per importi superiori al compenso annuo diviso 13,5, restando unico presupposto la certezza e la determinazione dell’importo e la sua anteriore data certa. Avverso tale pronuncia ricorreva l’Agenzia delle entrate, resistendo la società con controricorso.
La Motivazione della Corte
L’Amministrazione finanziaria lamentava la violazione degli artt. 17, comma 1, lett. c), 50, comma 1, lett. c-bis), e 105, comma 4, t.u.i.r., nonché dell’art. 2389 cod. civ. e la falsa applicazione dell’art. 2120 cod. civ., non condividendo la tesi affermata dalla Commissione tributaria regionale.
La Corte ha ritenuto il motivo infondato, dando continuità a un orientamento già consolidato — di recente confermato da Cass. n. 15966 del 07/06/2024 — secondo cui, in mancanza di una norma che obblighi le società a provvedere all’ammortamento delle quote del trattamento di fine mandato degli amministratori nelle forme previste per i lavoratori dipendenti, non può applicarsi l’art. 2120 cod. civ., dettato per questi ultimi. Nello stesso senso, ha richiamato Cass. 29/08/2022, n. 25435 e Cass. 06/11/2020, n. 24848.
Il Collegio ha precisato che tale assunto è coerente con l’ulteriore principio affermato in tema di redditi di impresa, in forza del quale, in ragione del combinato disposto degli artt. 17, comma 1, lett. c), e 105 t.u.i.r., possono essere dedotte in ciascun esercizio, secondo il principio di competenza, le quote accantonate per il trattamento di fine mandato previsto in favore degli amministratori, purché la previsione risulti da un atto scritto avente data certa anteriore all’inizio del rapporto, che ne specifichi anche l’importo. In mancanza di tali presupposti trova applicazione il principio di cassa, come disposto dall’art. 95, comma 5, t.u.i.r., che stabilisce la deducibilità dei compensi spettanti agli amministratori nell’esercizio in cui sono corrisposti (richiamate Cass. 10/07/2023, n. 19445 e Cass. 19/10/2018, n. 26431).
La sentenza impugnata si è attenuta ai richiamati principi. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna dell’Agenzia delle entrate al rimborso delle spese del giudizio di legittimità in favore della società controricorrente, liquidate nel dispositivo. Rilevata la soccombenza dell’Amministrazione, ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, la Corte ha escluso l’applicazione dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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