Litisconsorte necessario pretermesso: opposizione di terzo ammessa senza prova di ulteriore pregiudizio (Cass. civ. Sez. III n. 20880 del 23.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il litisconsorte necessario pretermesso è legittimato a proporre opposizione di terzo ordinaria avverso la sentenza emessa in sua assenza, anche ove deduca esclusivamente la violazione dell’integrità del contraddittorio. Il pregiudizio che fonda l’opposizione non è un danno ulteriore da provare, ma coincide con la mancata partecipazione a un giudizio che non poteva svolgersi senza l’interessato: la nullità insanabile che ne deriva integra di per sé un pregiudizio concreto ed effettivo. Non è pertanto richiesta la prova del c.d. danno da esecuzione o di un pregiudizio pratico ulteriore. Nel giudizio di revocatoria dell’atto di costituzione del fondo patrimoniale stipulato da entrambi i coniugi, il coniuge non debitore è litisconsorte necessario, quale beneficiario dei frutti destinati ai bisogni della famiglia, ancorché non proprietario dei beni conferiti.
Il Fatto
Una banca conveniva in giudizio il solo coniuge debitore per ottenere, ex art. 2901 cod. civ., la revocatoria dell’atto costitutivo di un fondo patrimoniale disposto dallo stesso insieme alla moglie. Il Tribunale accoglieva l’azione e dichiarava inefficace l’atto; la Corte d’Appello rigettava il gravame del debitore, confermando la decisione, in entrambi i gradi senza contraddittorio con la coniuge. Il ricorso per cassazione del debitore era dichiarato inammissibile e la sentenza di appello passava in giudicato.
La coniuge proponeva allora opposizione di terzo ex art. 404 cod. proc. civ., facendo valere la propria qualità di litisconsorte necessario pretermesso e i diritti autonomi sul fondo, ove era stata conferita la casa coniugale. La Corte d’Appello rigettava l’opposizione, ritenendo non provato il pregiudizio e la destinazione dell’immobile a domicilio del nucleo familiare, ed escludeva la legittimazione del debitore a intervenire. Da qui i ricorsi per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina prioritariamente il ricorso incidentale della coniuge, per ragioni di ordine logico e giuridico. Il giudice di merito, pur avendo riconosciuto la qualità di litisconsorte necessario in capo alla opponente, aveva rigettato l’opposizione per difetto di prova di un pregiudizio ulteriore rispetto alla pretermissione, collegandosi al principio secondo cui la violazione di norme processuali non è invocabile in sé, ma richiede una concreta lesione del diritto di difesa.
Tale ratio decidendi non è conforme a diritto. Il giudice di appello ha omesso di considerare che il pregiudizio è già insito nella violazione del diritto al contraddittorio. La Corte richiama Sezioni Unite n. 36596 del 2021, secondo cui la violazione del contraddittorio non è riferibile solo all’atto introduttivo, ma implica che esso si realizzi in piena effettività durante tutto lo svolgimento del processo, e Cass. n. 17212 del 2023, sulla legittimazione dell’erede pretermesso in situazione di necessaria co-legittimazione.
Opera, nel caso di specie, il principio per cui, pur non potendosi tutelare l’astratto interesse alla regolarità giudiziaria, vi sono ipotesi in cui vengono violati diritti processuali essenziali: tale violazione costituisce pregiudizio effettivo in sé, senza che occorra individuare un pregiudizio ulteriore. In questa categoria rientra, primariamente, il principio dell’integrità del contraddittorio: ogni violazione delle regole che lo concretizzano determina di per sé un pregiudizio concreto ed effettivo.
La Corte ribadisce il consolidato orientamento per cui, in tema di azione revocatoria, nel giudizio promosso dal creditore personale di uno dei coniugi per la declaratoria di inefficacia del fondo patrimoniale costituito da entrambi, sussiste il litisconsorzio necessario del coniuge non debitore pretermesso (v. Cass. n. 25928 del 2023, Cass. n. 8447 del 2023, Cass. n. 19330 del 2017 e Cass. n. 21494 del 2011), anche se non proprietario dei beni, perché beneficiario dei frutti destinati ai bisogni della famiglia.
Ne consegue l’accoglimento del ricorso incidentale, con assorbimento del ricorso principale e di quello incidentale condizionato. La sentenza di appello e quella di primo grado sono cassate con rinvio al giudice di primo grado, ai sensi del combinato disposto degli artt. 406 e 354 cod. proc. civ., secondo l’orientamento richiamato (Cass. n. 1441 del 2022, Cass. n. 4665 del 2021, Cass. n. 11289 del 2020, Cass. n. 3925 del 2016).
Nota della Redazione
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