Giudicato progressivo e autonomia tra bancarotta patrimoniale e documentale (Cass. pen. Sez. 1 n. 10015 del 16.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di giudicato progressivo, l’art. 624, comma 1, cod. proc. pen., nel regolare i limiti obiettivi del giudizio di rinvio, determina la formazione del giudicato sulle statuizioni della sentenza di legittimità non annullate e non connesse in modo essenziale con quelle oggetto di rescissione. L’annullamento con rinvio limitato a uno specifico reato non si estende alle altre fattispecie contestate, ancorché inserite nei medesimi capi di imputazione. La bancarotta fraudolenta patrimoniale e la bancarotta fraudolenta documentale integrano reati strutturalmente autonomi, sicché l’eventuale annullamento relativo all’una è inidoneo a travolgere le statuizioni riguardanti l’altra, che restano estranee al perimetro dell’impugnazione originaria e divengono irrevocabili.

Il Fatto

La Corte d’appello di Napoli, giudicando in sede di rinvio a seguito di annullamento disposto dalla Quinta Sezione della Cassazione, assolveva l’imputato dai reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale relativi a due procedure concorsuali, ma confermava la responsabilità per i connessi delitti di bancarotta fraudolenta documentale, rideterminando la pena e le pene accessorie.

Lo schema di imputazione originario contestava, in relazione a entrambi i fallimenti, sia la distrazione del patrimonio sociale sia l’occultamento delle scritture contabili. Il primo giudizio di legittimità aveva accolto il motivo concernente la sola bancarotta patrimoniale, dichiarando assorbito quello relativo al trattamento sanzionatorio e disponendo il rinvio per il nuovo esame su quel punto. L’imputato proponeva nuovo ricorso, deducendo che la mutata ricostruzione fattuale, fondata sulla natura di “cartiere” delle società fallite, avrebbe dovuto riverberarsi anche sul reato documentale, incompatibile con l’assenza di un patrimonio reale da rappresentare.

La Motivazione della Corte

La Prima Sezione ha dichiarato il ricorso inammissibile, richiamando i principi consolidati in tema di giudicato progressivo. L’art. 624, comma 1, cod. proc. pen. attribuisce autorità di cosa giudicata alle statuizioni della sentenza di legittimità che non riguardano i capi o le parti annullati e che non presentino con esse una connessione essenziale. Tali statuizioni diventano definitive, restando irrilevante l’assenza di una formale declaratoria nel dispositivo della sentenza rescindente.

Con la pronuncia n. 39163 del 2024, questa Corte aveva circoscritto l’intervento rescindente ai soli profili della bancarotta patrimoniale. Nessuna censura era stata invece proposta avverso le statuizioni di responsabilità per la bancarotta documentale, nonostante i due reati fossero contestati nei medesimi capi di imputazione. Tali statuizioni, non investite dall’impugnazione originaria, erano rimaste estranee al perimetro dell’annullamento, con conseguente formazione del giudicato interno.

La Corte ha escluso che tra le due fattispecie sussistesse una connessione essenziale rilevante ex art. 624, comma 1, cod. proc. pen.: la bancarotta patrimoniale e quella documentale, pur congiuntamente contestate, sono reati autonomi. L’annullamento relativo all’una non può quindi estendere i propri effetti sull’altra. Ne consegue che il giudice del rinvio era vincolato al principio di diritto enunciato e privo di poteri di riesame sui profili consolidati.

La richiesta di rivalutare il dolo specifico del reato documentale alla luce della nuova ricostruzione fattuale si è risolta, pertanto, in una sollecitazione di riesame non consentita, relativa a statuizioni definitivamente coperte dal giudicato. L’inammissibilità ha comportato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *