Litisconsorzio INPS escluso se il lavoratore non chiede la regolarizzazione contributiva (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 13656 del 16.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il litisconsorzio necessario dell’INPS nel giudizio promosso dal lavoratore contro il datore di lavoro sussiste solo quando sia domandata la regolarizzazione contributiva o il versamento di contribuzione. La domanda volta al pagamento di maggiori retribuzioni per esatto inquadramento e per il numero di ore lavorate non integra quella fattispecie e non impone il contraddittorio con l’INPS. Il potere di compensazione delle spese resta affidato alla discrezionalità del giudice di merito, non è mai obbligatorio e, se sorretto da adeguata motivazione, è insindacabile in sede di legittimità. La condanna solidale alle spese presuppone che la solidarietà sia disposta espressamente, come richiede l’art. 97 cod. proc. civ..

Il Fatto

Il lavoratore, dipendente con mansioni di pizzaiolo, ha convenuto in giudizio i titolari di due ditte individuali, chiedendone la condanna al pagamento di differenze retributive, in solido o, in subordine, pro quota. Ha dedotto di aver sempre reso attività per nove-dieci ore al giorno su sei giorni settimanali, a fronte di contratti che indicavano venti ore settimanali, senza ferie, permessi o festività, e di aver diritto all’inquadramento nel quarto livello del CCNL di riferimento.

Il Tribunale ha accolto in parte la domanda, liquidando importi equitativi a carico di ciascun datore. La Corte d’Appello, espletata una consulenza tecnica contabile, ha rigettato l’appello del primo datore e accolto in parte quello del secondo, riducendo la condanna, ed ha escluso la solidarietà nelle spese. I datori di lavoro hanno proposto ricorso per cassazione con quattro motivi.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo i ricorrenti hanno dedotto la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dell’INPS. La Corte ha dichiarato il motivo inammissibile per assoluta contraddittorietà. La Corte territoriale aveva rigettato la corrispondente doglianza osservando che il lavoratore non aveva chiesto la condanna al versamento dei contributi.

Richiamando l’ordinanza n. 29637 del 2021, i ricorrenti hanno sostenuto la necessità dell’INPS come parte processuale. La Corte ha chiarito che in quel precedente il riferimento era alla regolarizzazione previdenziale, ossia a una domanda di versamento della differente contribuzione, fattispecie che non può confondersi con la domanda di maggior retribuzione fondata sull’esatto inquadramento e sul numero di ore lavorate. Il principio invocato, quindi, non smentisce ma conferma la decisione dei giudici d’appello.

Il secondo motivo, relativo alle spese processuali, è stato parimenti dichiarato inammissibile. La Corte ha precisato che il Tribunale aveva condannato i convenuti in solido, mentre la Corte d’Appello, regolando nuovamente le spese di entrambi i gradi, ha escluso la solidarietà non disponendola espressamente, come richiede l’art. 97 cod. proc. civ.

Quanto al potere di compensazione, esso resta affidato alla discrezionalità del giudice del merito. Pur in presenza delle condizioni previste dall’art. 92 cod. proc. civ., la compensazione non è mai obbligatoria e può essere disattesa con adeguata motivazione. La Corte territoriale ha fatto espresso riferimento alla preminente soccombenza dei datori di lavoro, sicché il capo è insindacabile in sede di legittimità.

Il terzo motivo, per violazione e falsa applicazione dei contratti collettivi, è stato rigettato: il consulente tecnico d’ufficio aveva quantificato il credito secondo il quarto livello e aveva anzi accertato che, in caso di inquadramento nel quinto livello, il lavoratore non avrebbe avuto alcun credito residuo. Il quarto motivo, per omesso esame di un fatto decisivo, è stato dichiarato inammissibile, essendo i dubbi di attendibilità del teste stati espressamente esaminati e risolti dalla Corte territoriale nell’esercizio di un potere valutativo rimesso al giudice di merito. Il ricorso è stato rigettato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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