Correzione errore materiale e liquidazione compensi nel giudizio di cassazione (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 30527 del 20.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il procedimento di correzione degli errori materiali di cui all’art. 287 cod. proc. civ. è esperibile soltanto per ovviare al difetto di corrispondenza tra l’ideazione del giudice e la sua materiale rappresentazione grafica, rilevabile dal confronto interno al testo del provvedimento, e non può incidere sul contenuto concettuale e sostanziale della decisione. Ne consegue che l’omessa pronuncia sulla liquidazione dei compensi al difensore non integra un errore materiale correggibile, ma un eventuale vizio di formazione della volontà del giudice. Secondo la disciplina del d.P.R. n. 115/2002, la competenza sulla liquidazione degli onorari per il ministero prestato nel giudizio di cassazione spetta, ai sensi dell’art. 83 del medesimo decreto, al giudice di rinvio oppure a quello che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato a seguito dell’esito del giudizio di cassazione. Il ricorso per correzione, volto a ottenere la liquidazione omessa, è pertanto inammissibile.

Il Fatto

Il difensore del ricorrente propone istanza di correzione materiale, ai sensi dell’art. 391-bis cod. proc. civ., dell’ordinanza con cui la Corte ha rigettato il ricorso per cassazione proposto nei confronti di una società, condannando il soccombente al pagamento delle spese. La società intimata non svolge attività difensiva; il ricorrente deposita memoria.

Oggetto della doglianza è l’omessa liquidazione del compenso in favore del difensore, nonostante il deposito dell’istanza ai sensi del d.P.R. n. 115/2002. Il ricorrente sostiene che tale omissione costituisca un errore materiale suscettibile di correzione. La questione arriva così davanti alla Corte, chiamata a verificare se l’omessa pronuncia sulla liquidazione possa essere rimossa attraverso il procedimento correttivo.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla funzione propria del procedimento di correzione. Richiamando la costante giurisprudenza (Cass. n. 16877 del 2020, con la giurisprudenza ivi richiamata), il Collegio ribadisce che l’art. 287 cod. proc. civ. è esperibile per ovviare a un difetto di corrispondenza tra l’ideazione del giudice e la sua materiale rappresentazione grafica, chiaramente rilevabile dal testo stesso del provvedimento.

Tale difetto deve emergere dal semplice confronto tra la parte inficiata del documento e le considerazioni contenute in motivazione, senza che il rimedio possa incidere sul contenuto concettuale e sostanziale della decisione. Al procedimento di correzione è demandata la funzione di ripristinare la corrispondenza tra quanto il provvedimento ha inteso dichiarare e quanto ha formalmente dichiarato, in dipendenza proprio dell’errore o dell’omissione materiali.

Il rimedio non può invece porre riparo a un eventuale vizio di formazione della volontà del giudice. Ed è proprio questa la situazione che si prospetta nel caso di specie, perché l’omessa liquidazione delle competenze non è riconducibile a un difetto di rappresentazione grafica, ma semmai a una mancata statuizione.

La Corte aggiunge un argomento decisivo sul piano sostanziale. Secondo la disciplina del d.P.R. n. 115/2002, la competenza sulla liquidazione degli onorari al difensore per il ministero prestato nel giudizio di cassazione spetta, ai sensi dell’art. 83 del suddetto decreto, come modificato dall’art. 3 della legge n. 25 del 2005, al giudice di rinvio oppure a quello che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato a seguito dell’esito del giudizio di cassazione ovvero, nel caso di cassazione e decisione sul merito, a quello che sarebbe stato il giudice di rinvio ove non vi fosse stata decisione nel merito (Cass. n. 13935 del 2017, Cass. n. 11028 del 2009; Cass. n. 23007 del 2010).

Ne deriva che, nella specie, alcun errore materiale è ravvisabile, poiché la liquidazione non compete al giudice di legittimità. Il ricorso è quindi inammissibile. Non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (Cass. Sez. Un. n. 29432 del 2024), non avendo peraltro la società svolto attività difensiva.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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