Estinzione ex art 26 legge 240/2010 e giudicato di merito (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 13655 del 16.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’estinzione del processo dichiarata ai sensi dell’art. 26 della legge n. 240 del 2010 non comporta automaticamente il venir meno degli effetti della sentenza di merito già pronunciata nel grado precedente. Quando il giudice d’appello, nella motivazione, abbia esplicitamente optato per la conservazione di tali effetti, la questione degli effetti dell’estinzione deve intendersi definitivamente risolta nel giudizio, non essendo configurabile alcun contrasto con un dispositivo che si limiti a dichiarare estinto il giudizio. Il principio che, nel rito del lavoro, vuole il dispositivo prevalente sulla motivazione opera solo in presenza di un’effettiva antinomia, che nella specie non sussiste. Ne deriva la cassazione con rinvio della decisione che abbia negato il giudicato sulla sentenza di primo grado.

Il Fatto

Il ricorrente ha prestato servizio presso un’università quale lettore di lingua madre straniera dal 1988. Con sentenza del 2002, confermata in appello nel 2004 e passata in giudicato, il Tribunale di Napoli accertò la natura subordinata di quel rapporto. Assunto poi come collaboratore esperto linguistico con contratto a tempo indeterminato, il lavoratore ottenne dal medesimo Tribunale, con sentenza n. 11307/2009, il riconoscimento della decorrenza del contratto dal 15.12.1988 e la condanna dell’ateneo alla messa a regime del trattamento economico e al pagamento delle differenze maturate.

L’università impugnò quella pronuncia e la Corte d’Appello di Napoli, su eccezione del lavoratore appellato, dichiarò l’estinzione del processo ai sensi dell’art. 26 della legge n. 240 del 2010. Non essendo seguiti gli adeguamenti retributivi per il periodo successivo, il lavoratore agì nuovamente per l’esecuzione della condanna alla messa a regime. Il Tribunale respinse la domanda ritenendo che l’estinzione in appello avesse travolto anche la sentenza di primo grado; la Corte d’Appello confermò e il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c., per avere la Corte territoriale escluso il passaggio in giudicato della sentenza n. 11307/2009. La Suprema Corte ritiene il motivo fondato. La sentenza d’appello n. 2635/2014 aveva precisato, nella motivazione, che la pronuncia di estinzione non travolge le statuizioni su aspetti della lite diversi da quelli il cui esame è precluso dall’evento estintivo.

La Corte d’Appello, nella decisione qui impugnata, aveva prospettato un contrasto tra motivazione e dispositivo, richiamando il principio per cui, nel rito del lavoro, il dispositivo prevale sulla motivazione. Il ragionamento non regge: il dispositivo, limitandosi a dichiarare estinto il giudizio, nulla dice sugli effetti dell’estinzione, che il giudice ha inteso precisare soltanto in motivazione.

Il Collegio ricostruisce il quadro giurisprudenziale. La questione degli effetti dell’art. 26 della legge n. 240 del 2010, in presenza di sentenze di merito già pronunciate, è controversa: secondo un orientamento gli effetti sono quelli generali degli artt. 310 e 338 c.p.c., con passaggio in giudicato della sentenza impugnata (Cass. n. 2941/2013); secondo altro orientamento l’estinzione, basata su una sorta di transazione legislativa, travolgerebbe anche le sentenze di merito del grado precedente (Cass. S.U. n. 19164/2017, in obiter dictum).

La Corte d’Appello, con la sentenza n. 2635/2014, aveva adottato una esplicita opzione per la conservazione degli effetti della sentenza di primo grado e quella pronuncia non venne impugnata. Con riferimento alla fattispecie, quindi, la questione è definitivamente risolta: il giudicato sulla sentenza n. 11307/2009 si è formato. Il secondo motivo resta assorbito, dovendo il giudice del rinvio rivalutare la questione di diritto alla luce del giudicato. Il ricorso è accolto, con cassazione e rinvio alla Corte d’Appello di Napoli in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.

Nota della Redazione

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