Liquidazione delle spese di lite nel giudizio previdenziale: applicazione dei parametri del d.m. n. 147/22 (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 11063 del 24.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di liquidazione delle spese di lite, trova applicazione, ratione temporis, il decreto ministeriale recante i parametri vigenti al momento della pronuncia, non quello in vigore al momento della liquidazione. Il principio vale anche per il giudizio di appello, con riferimento alla liquidazione delle spese del grado. La violazione di tali parametri, ivi inclusa l’inosservanza dei minimi tariffari ivi previsti, determina la cassazione della sentenza e la rideterminazione delle spese nel merito da parte del giudice di legittimità, quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto. La liquidazione unitaria, comprensiva di compensi, spese generali e accessori, deve essere contenuta nei limiti degli scaglioni previsti dal decreto applicabile.
Il Fatto
La controversia origina da un giudizio previdenziale promosso da una lavoratrice nei confronti dell’INPS. Il giudice di primo grado aveva emesso la pronuncia nel 2023. La Corte d’appello, nel decidere sulle spese di lite, aveva liquidato quelle del primo grado applicando i parametri tariffari previsti dal d.m. n. 55/2014, anziché quelli del d.m. n. 147/2022, entrato in vigore successivamente. La lavoratrice ha impugnato la sentenza in Cassazione, deducendo la violazione dei parametri vigenti.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ha ritenuto il motivo di ricorso fondato, rilevando che la pronuncia di primo grado era stata emessa nel 2023, sotto la vigenza del d.m. n. 147/2022. La sentenza impugnata aveva, pertanto, errato nell’applicare il previgente d.m. n. 55/2014. Il collegio ha cassato la sentenza sul punto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso la causa nel merito.
Per le spese di primo grado, ha considerato lo scaglione di valore compreso tra euro 26.001 e euro 52.000 e, applicando la tariffa prevista per le controversie previdenziali, ha liquidato la somma di euro 4.638,00, quale minimo tariffario, oltre al 15% per spese generali e accessori di legge. Per il giudizio di appello, ha individuato lo scaglione di valore tra euro 1.101 e euro 5.200, rientrando in tale fascia la differenza tra le spese liquidate e quelle richieste, e ha rideterminato il minimo liquidabile in euro 1.458, in luogo degli euro 1.315 liquidati dalla Corte territoriale.
Il collegio ha quindi accolto il ricorso, cassando la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha condannato l’INPS al pagamento delle spese di lite dei due gradi di merito e del presente giudizio di legittimità. Per il giudizio di cassazione, ha liquidato euro 1.200 per compensi ed euro 200 per esborsi, oltre accessori. La decisione, assunta all’adunanza camerale del 26 marzo 2026, è stata depositata il 24 aprile 2026.
Nota della Redazione
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