Appello tributario, motivi specifici e riproposizione delle ragioni di primo grado (Cass. civ. Sez. V n. 19129 del 11.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo tributario la sanzione di inammissibilità dell’appello per difetto di specificità dei motivi, prevista dall’art. 53, comma 1, d.lgs. n. 546/1992, va interpretata restrittivamente, in conformità all’art. 14 disp. prel. cod. civ., trattandosi di disposizione eccezionale che limita l’accesso alla giustizia. L’onere di indicare i motivi specifici è assolto anche quando l’Amministrazione finanziaria si limiti a ribadire e riproporre le stesse ragioni e argomentazioni già poste a sostegno della legittimità del proprio operato in primo grado. L’appello tributario, infatti, ha carattere devolutivo pieno e non è limitato al controllo di vizi specifici della sentenza: esso richiede motivi specifici e non già “nuovi motivi”.

Il Fatto

La società contribuente impugnava alcuni avvisi di accertamento per IRES, IVA e IRAP relativi agli anni d’imposta 2003, 2004 e 2005, emessi all’esito di una verifica da cui erano emerse indebite detrazioni di costi per operazioni soggettivamente inesistenti poste in essere tramite soggetti fittiziamente interposti. L’Ufficio contestava in particolare l’acquisto di autovetture attraverso ditte interposte che avevano applicato, in difetto dei presupposti, il regime del margine, consentendo alla contribuente di detrarre indebitamente l’IVA e di dedurre costi non effettivamente sostenuti.

La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva i ricorsi riuniti. La Commissione Tributaria Regionale, Sezione staccata di Catania, confermava la decisione, rilevando che l’appello dell’Ufficio non si era attenuto a quanto stabilito dall’art. 53 del d.lgs. n. 546/1992, perché privo di motivi specifici di impugnazione. L’Agenzia delle Entrate proponeva allora ricorso per cassazione affidato a sette motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte disattende anzitutto le due eccezioni di inammissibilità del ricorso sollevate dalla controricorrente. Quanto all’art. 366 cod. proc. civ., si esclude una radicale inammissibilità, ravvisandosi difetti espositivi riferibili ai singoli motivi e da valutare distintamente. Quanto al dedotto giudicato interno, si osserva che l’omessa riproposizione in sede di legittimità di una questione ritenuta, anche implicitamente, assorbita non ne determina la formazione, potendo quella questione essere riproposta e decisa nel giudizio di rinvio, richiamando Cass., sez. un., n. 23833 del 2015.

Nel merito, il primo motivo è ritenuto fondato. La Corte consolida un orientamento costante secondo cui la sanzione di inammissibilità dell’appello tributario per difetto di specificità dei motivi deve essere interpretata restrittivamente, per il carattere eccezionale della norma che limita l’accesso alla giustizia: ogni volta che nell’atto sia comunque espressa la volontà di contestare la decisione di primo grado deve essere garantita l’effettività del sindacato sul merito. L’indicazione dei motivi, dunque, non richiede una rigorosa enunciazione delle ragioni dell’appello, ma solo un’esposizione chiara, univoca, anche se sommaria, della domanda e delle doglianze. Gli elementi di specificità possono ricavarsi dall’intero atto di impugnazione nel suo complesso.

La Corte precisa che non vi è incertezza dei motivi ove il gravame, benché sintetico, contenga una motivazione interpretabile in modo inequivoco, non essendo necessaria l’indicazione di specifici motivi in relazione a ciascuna censura della sentenza impugnata: è sufficiente che l’appellante si riporti alle argomentazioni già sostenute nel grado precedente, insistendo per la legittimità dell’avviso impugnato.

Se ne trae il principio di portata generale: ove l’Amministrazione finanziaria si limiti a riproporre in appello le stesse ragioni poste a sostegno della legittimità del proprio operato in primo grado, è da ritenersi assolto l’onere di impugnazione specifica. La norma richiede, infatti, motivi specifici e non già “nuovi motivi”, in coerenza con il carattere devolutivo pieno dell’appello, rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito, richiamando Cass. n. 23532 del 2018 e Cass. n. 7369 del 2017.

Applicando tale principio, la Corte rileva che l’Agenzia aveva sì insistito sulle rettifiche sulla base degli accertamenti dei verificatori, ma aveva arricchito la propria difesa in appello versando copia del PVC con gli allegati. Poiché la sentenza di primo grado aveva in sostanza addebitato all’Ufficio una carenza di prova, la riproposizione delle argomentazioni di primo grado, accompagnata dalle produzioni documentali che le supportavano, è idonea ad ottenere il riesame del merito. Da qui l’accoglimento del primo motivo, la declaratoria di inammissibilità degli altri e la cassazione con rinvio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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