Enunciazione del contratto nel decreto ingiuntivo e doppia imposizione di registro (Cass. civ. Sez. V n. 2456 del 25.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di imposta di registro, la registrazione dell’atto giudiziario enunciante (c.d. tassa di sentenza) non assorbe né esclude la tassazione dell’atto enunciato (c.d. tassa di titolo), ove quest’ultimo sia di per sé soggetto a registrazione. Ai sensi dell’art. 22, primo comma, d.P.R. n. 131 del 1986, se in un atto sono enunciate disposizioni contenute in atti scritti non registrati e posti in essere fra le stesse parti, l’imposta si applica anche alle disposizioni enunciate, comprese quelle soggette a registrazione solo in caso d’uso. Il deposito della scrittura privata nella cancelleria del giudice civile in sede contenziosa non integra il caso d’uso, presupponendo l’art. 6 d.P.R. n. 131 del 1986 che il deposito avvenga nell’esplicazione di attività amministrative. Ne consegue che l’atto soggetto a registrazione in caso d’uso, enunciato in un atto giudiziario, è imponibile sulla sola base dell’enunciazione, a prescindere dall’uso.
Il Fatto
Una società contribuente impugna un avviso di liquidazione dell’imposta di registro, emesso in relazione alla registrazione di un decreto ingiuntivo del giudice di pace, con il quale era stata pretesa la tassazione anche delle disposizioni negoziali ivi enunciate, riferibili a un contratto di fornitura d’opera soggetto a registrazione in caso d’uso ai sensi dell’art. 22 d.P.R. n. 131 del 1986.
La Commissione tributaria provinciale disattende l’impugnazione; la Commissione tributaria regionale respinge l’appello, escludendo la dedotta duplicazione d’imposta, sul rilievo che l’imposizione riguarda un atto enunciante (il decreto ingiuntivo) e un atto enunciato (il contratto di fornitura). La società ricorre per cassazione con quattro motivi; resiste l’Agenzia delle Entrate con controricorso.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo, per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., è disatteso. Non ricorre il vizio di omessa pronunzia su un’eccezione di merito sollevata in appello quando essa, pur non espressamente esaminata, risulti incompatibile con la statuizione di accoglimento della pretesa, deponendo per l’implicita reiezione: il mancato esame va fatto valere come violazione di legge o difetto di motivazione, non come violazione di norma sul procedimento. La CTR ha superato il profilo di validità formale dell’atto, allineandosi al giudice di prime cure.
Il secondo motivo è inammissibile prima che infondato. In base al principio di autosufficienza del ricorso ex art. 366 cod. proc. civ., chi censura il vizio di motivazione dell’avviso deve riportarne testualmente i passi assunti come erronei o pretermessi. Nella specie l’avviso di liquidazione ex art. 54, comma 5, d.P.R. n. 131 del 1986 deve indicare imponibile, aliquota e imposta liquidata, ma non necessariamente allegare la sentenza o il suo contenuto essenziale, poiché l’obbligo di motivazione ex art. 7 l. n. 212 del 2000 non riguarda atti o documenti conosciuti o conoscibili dal contribuente. L’adeguatezza della motivazione dipende anche dagli elementi del provvedimento giudiziario tassato (art. 37 d.P.R. n. 131 del 1986), destinati a integrarsi reciprocamente.
Il terzo motivo è respinto nel merito. L’art. 22 d.P.R. n. 131 del 1986 pone il principio per cui la registrazione dell’atto enunciante comporta la tassazione dell’atto enunciato. Il deposito della scrittura privata in cancelleria, in sede contenziosa, non integra il caso d’uso, come chiarito dalle Sezioni Unite n. 7682/2023. L’atto enunciato soggetto a registrazione in caso d’uso resta quindi imponibile sulla sola base dell’enunciazione, poiché diversamente sarebbe inutiliter data la specificazione che limita la pena pecuniaria agli atti soggetti a registrazione in termine fisso. Il principio di alternatività tra IVA e imposta di registro non è violato: opera solo per le operazioni rilevanti ai fini IVA, scontando l’imposta in misura fissa.
Il quarto motivo è infondato. La dedotta mancanza di prova dell’atto enunciato è smentita dagli elementi (parti, tempo, luogo) posti a fondamento della pretesa creditoria azionata dalla stessa società, che danno conto del sottostante contratto di fornitura. Il ricorso è integralmente respinto, con condanna alle spese e attestazione dei presupposti per il contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.