Propagazione dell’incendio e responsabilità ex art. 2051 cod. civ. (Cass. civ. Sez. III n. 1262 del 11.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità per i danni cagionati da propagazione di incendio, l’art. 2051 cod. civ. non richiede l’indefettibile contiguità fisica tra il fondo in cui l’incendio è originato e quello danneggiato. Risponde pertanto a titolo di responsabilità da custodia il proprietario del fondo in cui l’incendio abbia avuto origine, salva la prova del caso fortuito. Nell’ipotesi di concorso di più danneggianti, il danneggiato può agire per l’intero nei confronti di uno solo di essi, ai sensi dell’art. 2055 cod. civ., restando a carico del custode convenuto l’onere di provare il fortuito o il ruolo causale di terzi, eventualmente previa chiamata in causa.

Il Fatto

Un incendio sviluppatosi in un terreno di proprietà della convenuta si propagava, dopo aver attraversato un fondo intermedio di proprietà di un terzo estraneo al giudizio, fino al terreno dell’attore, cagionandogli danni. Il Giudice di pace aveva accertato la responsabilità della proprietaria del fondo originante ex art. 2051 cod. civ. e l’aveva condannata al risarcimento. La sentenza era stata confermata in appello dal Tribunale di Lecce.

La soccombente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, dolendosi del fatto che il proprio fondo non fosse confinante con quello del danneggiato e lamentando l’omesso esame della responsabilità della proprietaria del fondo intermedio.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto il motivo sulla necessità della contiguità tra i fondi. Il giudice del merito aveva individuato la causa dell’incendio in quello originatosi nel fondo della ricorrente, poi propagatosi fino a quello dell’intimato. Tale accertamento è corretto: ai fini della responsabilità da custodia ex art. 2051 cod. civ., non occorre alcuna indefettibile contiguità fisica tra il fondo originante e quello danneggiato.

Il Collegio chiarisce la portata del precedente invocato dalla ricorrente, Cass. n. 2962/2011, rilevando che esso non pone affatto una simile condizione. In quel caso, essendo dubbio il luogo esatto in cui l’incendio si era originato, la Corte aveva semplicemente affermato che il proprietario del fondo confinante è responsabile ex art. 2051 cod. civ., salva la prova del caso fortuito, ma non ha mai sostenuto che il proprietario del fondo in cui l’incendio è effettivamente originato debba andare esente da responsabilità.

La Corte aggiunge che, anche a ipotizzare una corresponsabilità della proprietaria del fondo intermedio, resta indiscutibile il diritto del danneggiato di agire per l’intero nei confronti di uno solo dei danneggianti ex art. 2055 cod. civ.. Era onere della custode provare il caso fortuito o un ruolo causale del fondo intermedio, se del caso previa chiamata in causa della terza proprietaria.

Quanto al secondo motivo, la censura ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. non coglie nel segno. Le condizioni del fondo intermedio sono state valutate dal giudice d’appello e ritenute conformi a una normale e diligente coltivazione. La presenza di residui di potatura non può di per sé ascendere a causa esclusiva della propagazione dell’incendio. Il ricorso è pertanto rigettato, con declaratoria dei presupposti per il versamento del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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