Oneri di sicurezza e tempestività della riserva negli appalti pubblici (Cass. civ. Sez. I n. 13152 del 13.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di appalti di opere pubbliche, l’appaltatore che invochi il rimborso dei maggiori costi sopportati per l’adozione delle misure previste dal piano di sicurezza è tenuto a iscrivere tempestiva riserva nel registro di contabilità o in altri appositi documenti contabili, a esporre, nel modo e nei termini di legge, gli elementi atti a individuare il titolo e l’ammontare della pretesa e a confermare la riserva al momento della sottoscrizione del conto finale. L’onere di tempestiva iscrizione sussiste anche per i fattori produttivi di danno continuativo, salva la successiva indicazione del quantum. La genericità delle deduzioni e la mancata indicazione degli atti in cui la questione fu sottoposta al giudice di merito rendono la censura inammissibile.

Il Fatto

La società ricorrente proponeva azione giudiziale per ottenere il pagamento di riserve in relazione a un contratto di appalto per la sistemazione della tangenziale ovest di Udine. Il Tribunale di Udine riteneva fondata l’eccezione di decadenza formulata dalla controparte in base all’art. 33 del D.M. n. 145/2000 e all’art. 39 del Capitolato per gli appalti pubblici regionali.

La Corte d’appello di Trieste, pronunciando sull’impugnazione della società, riteneva che questa non fosse decaduta dal termine per proporre l’azione giudiziale, esaminava il merito e considerava tardiva la riserva relativa all’inadeguatezza del compenso contrattuale per oneri di sicurezza. Avverso tale sentenza la società ha proposto ricorso per cassazione con un solo motivo; la Regione ha resistito con controricorso.

La Motivazione della Corte

Il motivo denuncia la violazione e falsa applicazione di norme di diritto, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., in relazione alle norme del codice degli appalti pubblici su oneri per la sicurezza e decadenza dalla facoltà di iscrivere riserve. La ricorrente sostiene che la riserva sarebbe tempestiva perché di carattere generale, non riferita a singole partite di lavoro, e che il diritto alla salute dei lavoratori, in quanto fondamentalmente tutelato, dovrebbe prevalere sull’interesse dell’amministrazione alla continua evidenza dei costi.

Il Collegio dichiara il motivo infondato e dà continuità al principio già affermato dalla giurisprudenza di legittimità: l’appaltatore che invochi il rimborso dei maggiori costi per l’adozione delle misure del piano di sicurezza deve iscrivere tempestiva riserva nel registro di contabilità o in altri documenti contabili, esporre gli elementi identificativi di titolo e ammontare e confermare la riserva alla sottoscrizione del conto finale. Si tratta di fatti destinati a incidere sull’opera e a tradursi in maggiori lavori; l’onere di cui all’art. 53 del r.d. n. 350/1895, applicabile ratione temporis, ha carattere generale e assolve una funzione di tutela della P.A. appaltante (Cass. n. 16367 del 17.07.2014).

Quanto alla dedotta diversità dell’oggetto della richiesta — maggiori oneri ingenerati da fattori diversi in corso d’appalto — la Corte rileva che tali fattori non sono adeguatamente specificati e ricorda che anche per i fattori produttivi di danno continuativo sussiste l’onere di tempestiva iscrizione delle riserve, contestualmente o immediatamente dopo l’insorgenza del fatto lesivo, pur potendo il quantum essere indicato successivamente (Cass. n. 28801/2018).

Il Collegio richiama il principio generale secondo cui tutte le riserve vanno iscritte tempestivamente ed è onere dell’appaltatore dimostrarne la tempestività (Cass. n. 27451/2022). Anche la tesi dell’inadeguatezza dei costi di sicurezza rispetto all’intero appalto è deduzione generica, non specificandosi le ragioni dei maggiori costi né quando e in che termini la questione fu sottoposta al giudice d’appello. Ove una questione giuridica implicante accertamento di fatto non risulti trattata nella sentenza impugnata, il ricorrente deve allegare l’avvenuta deduzione in merito e indicare l’atto relativo, per consentire il controllo ex actis (Cass. n. 2038/2019; Cass. n. 20518/2008; Cass. n. 907/2018). Ne consegue il rigetto del ricorso, con condanna alle spese e contributo unificato.

Nota della Redazione

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