Litisconsorzio necessario tra società di persone e soci nel processo tributario (Cass. civ. Sez. V n. 16026 del 07.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
In materia tributaria, l’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e dei soci, con la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio in proporzione alla quota di partecipazione agli utili e indipendentemente dalla percezione, comporta che il ricorso tributario proposto anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società, riguardi inscindibilmente la società e tutti i soci, salvo che questi prospettino questioni personali. Ne deriva un’ipotesi di litisconsorzio necessario originario: il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado. La violazione impone la rimessione della causa al giudice di primo grado, salvo che in sede di legittimità sia possibile ricomporre il contraddittorio mediante riunione.

Il Fatto

L’Agenzia delle Entrate, ritenuta applicabile la disciplina delle società non operative, notificava a una s.a.s. un avviso di accertamento per l’anno 2008, contestando un reddito imponibile di Euro 198.451,00. Ai due soci, ciascuno titolare del 50% delle quote, erano notificati separati atti impositivi per il reddito di partecipazione. La contribuente impugnava l’avviso Irpef a lei indirizzato davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Agrigento, che rigettava il ricorso.

In appello la Commissione Tributaria Regionale della Sicilia riformava la decisione, ritenendo provata l’impossibilità oggettiva della società di conseguire ricavi per la mancata riscossione di parte di un contributo pubblico, e annullava l’atto impositivo. L’Agenzia delle Entrate ricorreva per cassazione con due motivi; la contribuente resisteva con controricorso e proponeva ricorso incidentale. La questione centrale attiene alla violazione delle regole del litisconsorzio necessario tra società di persone e soci.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina anzitutto il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., con cui l’Amministrazione finanziaria deduce la violazione degli artt. 14, 29 e 61 del d.lgs. n. 546 del 1992, degli artt. 101, 102, 112, 157 e 159 cod. proc. civ. e dell’art. 111 Cost., per avere la CTR deciso senza la partecipazione della società e dell’altro socio. Il motivo supera le eccezioni di inammissibilità della controricorrente, poiché investe una questione di puro diritto.

La Corte richiama la giurisprudenza consolidata, anche a Sezioni Unite, secondo cui l’unitarietà dell’accertamento dei redditi delle società di persone e dei soci, con l’automatica imputazione del reddito a ciascun socio ex art. 5 del d.P.R. n. 917 del 1986, comporta che il ricorso avverso un solo avviso di rettifica riguardi inscindibilmente società e soci, salvo questioni personali. Ne consegue un caso di litisconsorzio necessario originario, con obbligo di integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 14 del d.lgs. n. 546/1992, salva la riunione di cui al successivo art. 29.

Il giudizio celebrato senza tutti i litisconsorti necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado, anche d’ufficio. La Corte precisa poi che la violazione del litisconsorzio determina la rimessione della causa al primo giudice, ma la rimessione non è necessaria ove in sede di legittimità possa dispersi la ricomposizione del contraddittorio mediante riunione, evenienza subordinata a condizioni rigorose: piena consapevolezza delle parti dell’atto impositivo notificato alle altre e delle difese svolte, identità oggettiva di causa petendi dei ricorsi, simultanea proposizione degli stessi, identità di difese, simultanea trattazione davanti ai giudici di merito e identità sostanziale delle decisioni.

Nel caso concreto è pacifica la mancata partecipazione della società e dell’altro socio ai gradi di merito. La riunione in sede di legittimità non è praticabile, perché i ricorsi relativi alla società e all’altro socio risultano già decisi con ordinanze dichiarative della nullità degli interi giudizi con rimessione alla CTP di Agrigento. La Corte dichiara quindi la nullità dell’intero giudizio e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento, in diversa composizione, per la trattazione unitaria con tutti i litisconsorti, restando assorbiti il secondo motivo e il ricorso incidentale, con regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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