Litisconsorzio necessario del terzo pignorato e nullità del contraddittorio (Cass. civ. Sez. III n. 5758 del 04.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di espropriazione presso terzi, nei giudizi di opposizione esecutiva sussiste sempre un litisconsorzio necessario tra creditore procedente, debitore diretto e terzo pignorato. La pretermissione del terzo debitor debitoris integra una nullità processuale che rende il contraddittorio non integro ab origine e va rilevata d’ufficio anche in sede di legittimità. Ne consegue la cassazione della sentenza impugnata con rinvio al giudice di merito, a contraddittorio reintegrato, restando rimessa a quest’ultimo la regolazione delle spese.

Il Fatto

Il creditore pignorava i crediti del debitore nei confronti di due banche terze pignorate. L’esecutato proponeva opposizione esecutiva e istanza di estinzione del processo. Il giudice dell’esecuzione dichiarava l’inefficacia del pignoramento e l’estinzione della procedura, con svincolo delle somme, e fissava il termine per il giudizio di merito.

Riassunta l’opposizione, il Tribunale di Milano dichiarava inammissibili per difetto di interesse le domande qualificabili ex art. 617 cod. proc. civ., rigettava l’opposizione per il resto e condannava l’opponente alle spese. Il debitore ricorreva in cassazione con sei motivi; l’intimata non svolgeva difese.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara superfluo l’esame dei motivi, poiché rileva d’ufficio una nullità processuale che inficia l’intero giudizio. Il contraddittorio non è integro ab origine: le due banche terze pignorate non hanno mai preso parte al processo di opposizione.

Il principio applicato è quello per cui, in tema di espropriazione presso terzi, nei giudizi di opposizione esecutiva si configura sempre il litisconsorzio necessario tra creditore, debitore diretto e terzo pignorato. La Corte richiama il precedente capostipite Cass., Sez. 3, n. 13533 del 18.05.2021, che ha esteso al terzo debitor debitoris il principio già pacifico quanto al debitore diretto.

Numerosi precedenti conformi confermano l’indirizzo: Cass., Sez. 3, n. 26114 del 27.09.2021; Cass., Sez. 6-3, n. 37929 del 02.12.2021; Cass., Sez. 3, n. 39973 del 14.12.2021; con riferimento alla riscossione coattiva a mezzo ruolo ex art. 72-bis d.P.R. n. 602 del 1973, Cass., Sez. 3, n. 16236 del 19.05.2022; quanto al reclamo avverso la dichiarazione di estinzione, Cass., Sez. 3, n. 32445 del 03.11.2022; e ancora Cass., Sez. 3, n. 9000 del 21.03.2022 e Cass., Sez. 3, n. 36318 del 28.12.2023.

La Corte valorizza inoltre il provvedimento del Presidente Aggiunto che, in data 28-29.11.2023, ha rigettato un’istanza di rimessione alle Sezioni Unite, osservando che l’orientamento è ormai indirizzo consolidato, applicato in maniera ferma e costante.

La mancata integrazione del contraddittorio per pretermissione del terzo comporta dunque la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio, ex artt. 383, comma 3, e 354 cod. proc. civ., al Tribunale di Milano in persona di diverso giudice. Le spese, anche del giudizio di legittimità, sono rimesse al giudice del rinvio. È esclusa la sussistenza dei presupposti per l’oscuramento dei dati.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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