Legittimazione del concessionario della riscossione e merito della pretesa contributiva (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 5769 del 04.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di riscossione dei crediti previdenziali, la legittimazione a contraddire in ordine al merito della pretesa contributiva spetta al solo ente impositore, e non al concessionario della riscossione. Il concessionario è pertanto privo di interesse a impugnare le statuizioni che vertono sul merito di quella pretesa, e il difetto di legitimatio ad causam è rilevabile d’ufficio anche in sede di legittimità, in quanto collegato al principio dell’art. 81 cod. proc. civ. L’unico limite al rilievo officioso è il giudicato interno, che non si forma sulla legittimazione ad agire quando la relativa quaestio iuris, pur premessa logica della statuizione di merito, non sia stata sollevata dalle parti.
Il Fatto
Il controricorrente aveva proposto azione di accertamento negativo innanzi al Tribunale, impugnando cartelle e avviso di addebito e facendo valere l’intervenuta prescrizione dei crediti. Il Tribunale ha accolto la domanda e la Corte d’appello di Palermo, con sentenza n. 74 del 2021, ha respinto il gravame del concessionario della riscossione, confermando l’ammissibilità dell’azione e la fondatezza delle contestazioni.
Il concessionario ha proposto ricorso per cassazione articolando due motivi: la carenza di interesse ad agire dell’obbligato, in difetto di minaccia attuale di atti esecutivi, e l’errata esclusione della riferibilità degli atti interruttivi ai crediti recati dalle cartelle. L’ente previdenziale si è limitato a conferire procura.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina congiuntamente i due motivi, perché entrambi investono il merito della pretesa, e ne rileva l’inammissibilità sotto un profilo preliminare di legittimazione.
Il punto decisivo è che il concessionario non è titolare di alcun interesse a impugnare le statuizioni in punto di prescrizione, che costituiscono il fulcro della decisione d’appello. La Corte richiama il principio secondo cui, in materia di riscossione dei crediti previdenziali, compete al solo ente impositore la legittimazione a contraddire in ordine al merito della pretesa contributiva (Cass., S.U., 8 marzo 2022, n. 7514).
Il difetto di legitimatio ad causam è rilevabile d’ufficio anche in sede di legittimità, perché si collega al principio dettato dall’art. 81 cod. proc. civ., che vieta di far valere in nome proprio un diritto altrui fuori dei casi previsti dalla legge. L’unico limite a tale rilievo è il giudicato interno, che nella specie non si riscontra.
Sul punto la Corte richiama l’orientamento per cui la decisione della causa nel merito non comporta la formazione del giudicato implicito sulla legittimazione ad agire ove tale quaestio iuris, pur premessa logica della statuizione di merito, non sia stata sollevata dalle parti (Cass. S.U. n. 7925 del 2019, richiamata da Cass., sez. lav., 10 giugno 2022, n. 18812).
Il Collegio ribadisce di essersi già uniformato a tali principi anche con riferimento ai giudizi instaurati dall’odierno ricorrente (Cass., sez. lav., 7 marzo 2024, n. 6154; Cass., sez. lav., 29 novembre 2024, n. 30717), e ritiene che il ricorso non induca a rimeditare quell’indirizzo. Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile. La Corte compensa le spese tra ricorrente e controricorrente, in ragione del recente intervento chiarificatore, e nulla dispone nei confronti dell’ente previdenziale, che si è limitato a conferire procura senza svolgere attività difensiva. Dichiara infine la sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato (Cass., S.U., 20 febbraio 2020, n. 4315).
Nota della Redazione
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