Litisconsorzio necessario nel processo tributario e nullità del giudizio di appello (Cass. civ. Sez. V n. 34431 del 28.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia tributaria, l’unitarietà dell’accertamento posto a base della rettifica delle dichiarazioni delle società di persone e dei soci e la conseguente imputazione automatica dei redditi a ciascun socio comportano che il ricorso avverso l’avviso di accertamento, proposto anche da uno solo dei soggetti interessati, riguardi inscindibilmente la società e tutti i soci. Ne deriva un’ipotesi di litisconsorzio necessario originario, che impone l’integrazione del contraddittorio. Il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche d’ufficio. Ove tale violazione sia rilevata in sede di legittimità, deve disporsi d’ufficio l’annullamento delle pronunce emesse a contraddittorio non integro.
Il Fatto
La Commissione tributaria regionale della Lombardia accoglieva l’appello proposto dalla società e da una socia contro la sentenza di primo grado. Quest’ultima aveva respinto il ricorso avverso un avviso di accertamento con cui, ai fini Irap e Iva per l’anno di imposta 2002, era contestato alla società il ruolo di mera cartiera. Il giudice del gravame riteneva l’amministrazione decaduta dal potere di accertamento, escludendo il raddoppio dei termini.
L’Agenzia delle entrate proponeva ricorso per cassazione con due motivi. Resisteva con controricorso una socia, quale legale rappresentante della società; gli altri intimati non svolgevano attività difensiva. Il ricorso era inizialmente fissato per la camera di consiglio del 28 novembre 2024; con ordinanza interlocutoria ne era ordinata la rinnovazione della notificazione ad alcuni eredi, con nuova fissazione all’adunanza camerale del 5 dicembre 2025.
La Motivazione della Corte
La Corte dà preliminarmente atto dell’avvenuto adempimento all’ordine di rinnovazione della notifica del ricorso. Passa poi all’esame dell’eccezione con cui la controricorrente deduceva l’estraneità alla lite degli eredi di una socia, mai convenuti nel giudizio di merito. L’eccezione è respinta: in caso di decesso della parte vittoriosa, il ricorso per cassazione va notificato all’erede, secondo i precedenti richiamati.
Dagli atti del fascicolo di ufficio emerge però un dato decisivo. Il ricorso originario era stato proposto dalle due socie della società estinta, mentre l’appello era stato proposto da una sola di esse, anche per conto della società. Tale circostanza impedisce l’esame del merito dei motivi.
Il Collegio richiama il principio consolidato: l’unitarietà dell’accertamento alla base della rettifica delle dichiarazioni delle società di persone e dei soci, con l’automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, comporta che il ricorso proposto anche da uno solo dei soggetti interessati riguardi inscindibilmente la società e tutti i soci, salvo che siano prospettate questioni personali. Ne consegue la configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario originario, con obbligo di integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 14 d.lgs. n. 546 del 1992.
Il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado, anche d’ufficio. Ove la violazione sia rilevata in sede di legittimità, deve disporsi d’ufficio l’annullamento delle pronunce emesse a contraddittorio non integro, come affermato dalle Sezioni Unite n. 14815/2008 e dalle successive pronunce richiamate.
Nel caso di specie, la socia originaria ricorrente non è stata evocata nel giudizio di appello: da ciò deriva la nullità di tale giudizio. La Corte esclude che possa incidere l’eccezione di giudicato favorevole formatosi sull’avviso personale emesso nei confronti dell’altra socia. Il giudicato su un’eccezione personale, quale la decadenza dal potere di emettere l’avviso, non si estende ad altro avviso nei confronti della società, né opera su considerazioni di carattere giuridico, non applicandosi la regola dello stare decisis.
La Corte dichiara quindi la nullità del giudizio di appello, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, per nuovo esame, demandandole di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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