Detrazione IVA per spese propedeutiche a impresa non avviata per sequestro (Cass. civ. Sez. V n. 12741 del 09.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Chi ha l’intenzione, confermata da elementi obiettivi, di iniziare in modo autonomo un’attività economica e sostiene a tal fine le prime spese di investimento deve essere considerato soggetto passivo e ha diritto di detrarre immediatamente l’IVA assolta su tali spese, senza attendere l’effettivo esercizio dell’impresa. Il diritto alla detrazione resta fermo quando il mancato utilizzo del bene o servizio non consegue a una scelta arbitraria dell’imprenditore, ma dipende da cause indipendenti dalla sua volontà, da assumersi in accezione ampia. Il requisito dell’inerenza va verificato con riguardo alla necessità della spesa per l’organizzazione dell’impresa o alla sua funzione rispetto all’iniziativa economica programmata, in vista della successiva attuazione. Il mancato avvio dell’attività per fatto esterno, non imputabile al soggetto passivo, non travolge il credito IVA già maturato.
Il Fatto
La società contribuente, cessata nell’esercizio, aveva impugnato il diniego di rimborso IVA relativo all’anno d’imposta in cui era stata presentata la dichiarazione con il credito maturato. Il credito traeva origine dallo scioglimento della società e dalla attribuzione del medesimo, mediante piano di riparto registrato, all’unica socia, rimasta parte del giudizio.
La spesa contestata riguardava compensi corrisposti a un professionista per prestazioni propedeutiche all’installazione di impianti fotovoltaici che la società intendeva realizzare. Il terreno destinato ai lavori era stato sottoposto a sequestro e, al momento del dissequestro, le condizioni di mercato erano mutate, rendendo non più remunerativa l’iniziativa. Dopo l’accoglimento in primo grado e la conferma della sentenza di appello che aveva riconosciuto l’inerenza della spesa e l’estraneità del mancato avvio alla volontà della società, l’Amministrazione finanziaria ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo.
La Motivazione della Corte
Il ricorso si fondava sulla violazione e falsa applicazione degli artt. 19 e 38 del d.P.R. n. 633 del 1972, deducendo che la sentenza di appello avesse riconosciuto la detrazione pur in presenza di un’attività d’impresa mai iniziata per scelta autonoma della società. La Corte ha respinto la censura, rilevando che essa si scontra con l’accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito.
La Commissione regionale aveva escluso che lo stop all’esecuzione dell’attività dipendesse da una scelta autonoma della società, riconducendo il sequestro del terreno alla nozione di impedimento estraneo alla sfera di controllo del soggetto. Si tratta di un apprezzamento riservato in via esclusiva al giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità.
La Corte ha verificato la coerenza di tale conclusione con il diritto unionale. La giurisprudenza della Corte di giustizia — dalle pronunce risalenti in tema di soggetto passivo che intende iniziare un’attività economica e ne sostiene le prime spese, alle decisioni più recenti — riconosce la detrazione immediata dell’IVA sugli investimenti sostenuti in vista di operazioni che danno diritto alla detrazione. È l’acquisto di beni o servizi da parte di un soggetto che agisce come tale a determinare l’applicazione del sistema della detrazione, mentre l’impiego effettivo o previsto incide solo sull’entità della detrazione iniziale e delle eventuali rettifiche. Una diversa lettura contrasterebbe con il principio di neutralità dell’imposta, generando disparità ingiustificate tra imprese con lo stesso profilo.
La Corte ha poi precisato i limiti del principio. L’intenzione preparatoria non può restare sul piano meramente soggettivo: deve essere confermata da elementi oggettivi e non contrassegnata da finalità fraudolente o abusive. Ai fini della detrazione occorre, da un lato, che il bene o servizio acquisito sia necessario all’organizzazione dell’impresa o funzionale all’iniziativa economica programmata; dall’altro, che il mancato utilizzo del bene dipenda da cause indipendenti dalla volontà dell’acquirente, in accezione ampia. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna dell’Amministrazione alle spese e con l’attestazione dei presupposti per il contributo unificato.
Nota della Redazione
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