Litisconsorzio processuale e inscindibilità della causa in appello (Cass. civ. Sez. II n. 15351 del 09.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nell’ipotesi in cui un convenuto chiami in causa un terzo per ottenere la declaratoria della sua esclusiva responsabilità e la propria liberazione dalla pretesa dell’attore, la causa è unica e inscindibile: la responsabilità dell’uno può comportare l’esclusione di quella dell’altro, oppure porsi come limite dell’altra. Si determina così un litisconsorzio processuale che, anche in assenza di un litisconsorzio sostanziale, sottopone il rapporto alla disciplina delle cause inscindibili nel giudizio di gravame. In tal caso l’appello proposto contro uno solo dei convenuti è inammissibile, non potendo il giudice separare le impugnazioni e l’omessa notifica all’altro convenuto integra violazione dell’art. 331 cod. proc. civ.
Il Fatto
I ricorrenti evocavano in giudizio il consorzio convenuto denunziando due episodi di spoglio connessi alla realizzazione di un’opera pubblica, con conseguente perdita degli accessi comodi al proprio fondo. Il consorzio eccepiva il difetto di giurisdizione e di legittimazione passiva, sostenendo di essere mero appaltatore e non concessionario, e indicava quale responsabile la società proprietaria della strada, nei cui confronti il contraddittorio veniva integrato.
Dopo alterne vicende di merito, il giudice di prime cure accoglieva la domanda condannando in solido il consorzio e la società al risarcimento del danno. Investita dell’appello della società, la corte distrettuale lo dichiarava inammissibile nei confronti del consorzio, non ravvisando un’ipotesi di litisconsorzio soggetta all’art. 331, secondo comma, cod. proc. civ., e lo accoglieva invece nei confronti dei ricorrenti, rigettando la domanda risarcitoria. Da qui il ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo denunzia la disapplicazione dell’art. 331 cod. proc. civ. e la violazione dell’art. 332 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.: poiché era ancora in discussione l’individuazione dell’obbligato, la corte d’appello avrebbe dovuto dichiarare inammissibile l’intera impugnazione. La censura è accolta.
La Corte richiama il proprio insegnamento secondo cui, quando un convenuto chiami in causa un terzo per ottenere la declaratoria della sua esclusiva responsabilità e la propria liberazione, la causa è unica e inscindibile e si configura un litisconsorzio processuale (Cass. Sez. III, ordinanza n. 35257 del 18.12.2023; conformi n. 8486 del 29.04.2016, n. 847 del 16.01.2007, n. 2219 del 28.02.2000).
Nel caso concreto il consorzio aveva resistito affermando la responsabilità della società, nei cui confronti era stato integrato il contraddittorio: tra le posizioni dei due convenuti si è creato un rapporto di inscindibilità processuale. Non rileva che la chiamata sia stata eseguita dagli attori e non dal convenuto, poiché decisiva è l’instaurazione della relazione di inscindibilità. La corte distrettuale non poteva dunque separare la domanda principale da quella verso la società chiamata.
La Corte precisa il limite di tale regola: non sussiste inscindibilità quando la responsabilità del terzo sia stata oggetto di espressa statuizione di rigetto in primo grado, non impugnata né contestata in appello, poiché l’oggetto del giudizio resta limitato all’originario convenuto (Cass. Sez. III, ordinanza n. 33145 del 18.12.2024). Nel caso di specie il giudice di prime cure non ha rigettato ma accolto la domanda verso il terzo, affermandone la responsabilità solidale.
Quanto alla richiesta di nomina di un curatore speciale, il consorzio non aveva proposto appello e la statuizione di condanna nei suoi confronti è divenuta definitiva; può quindi prescindersi dall’integrazione del contraddittorio in questa sede, in funzione del principio della ragionevole durata del processo (Cass. Sez. Un., sentenza n. 21670 del 23.09.2013; conforme n. 4917 del 27.02.2017). Il ricorso è accolto, il secondo motivo assorbito, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla corte d’appello in differente composizione.
Nota della Redazione
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