Lockdown e contratto commerciale: risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta (App. Roma 4184/2026)
Corte d’Appello di Roma, Terza Sezione Civile, sentenza n. 4184 del 19 maggio 2026
Il caso
Le parti avevano regolato l’apertura e la gestione di un punto vendita monomarca, prevedendo un contributo annuale destinato a coprire costi fissi e a sostenere la promozione commerciale. Nel febbraio 2020 avevano poi concluso un accordo di risoluzione consensuale, efficace sino al 31 agosto 2020, con pagamento di euro 800.000 e permanenza temporanea di ulteriori obblighi economici. Dopo il lockdown, la società obbligata al contributo ne sospendeva il versamento.
Il periodo da valutare
La Corte ha ritenuto decisivo l’accordo risolutivo del 2020, che aveva integrato e sostituito il precedente contratto quanto a durata e corrispettivo. Il periodo rilevante non era quindi l’intera durata pluriennale del rapporto originario, ma quello compreso tra il 13 febbraio e il 31 agosto 2020, direttamente inciso dalle misure pandemiche.
Anche un accordo risolutivo può essere sciolto per eccessiva onerosità sopravvenuta quando conserva obblighi destinati a operare nel tempo e un evento straordinario e imprevedibile altera radicalmente il sinallagma.
Lockdown, inadempimento ed eccessiva onerosità
La chiusura degli esercizi commerciali tra l’11 marzo e il 18 maggio 2020 è stata qualificata come fatto notorio derivante da factum principis. In quel periodo l’esercente non aveva potuto adempiere la prestazione promozionale; anche dopo la riapertura, le persistenti limitazioni avevano impedito di conseguire le utilità contrattuali previste. La Corte ha quindi ritenuto fondata l’eccezione d’inadempimento e, comunque, la domanda di risoluzione dell’accordo del 2020 per eccessiva onerosità sopravvenuta.
La decisione
La sentenza di primo grado è stata integralmente riformata. La Corte ha risolto l’accordo del 13 febbraio 2020 ai sensi dell’articolo 1467 c.c., ha escluso il diritto al contributo richiesto, rigettato l’appello incidentale e revocato la sanzione pecuniaria precedentemente inflitta all’appellante.
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