Maggiorazioni domenicali e lavoro discontinuo nel computo degli istituti retributivi differiti (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 31631 del 04.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di retribuzione dei giornalisti professionisti, l’art. 1 delle Norme transitorie e di attuazione del CNLG va interpretato nel senso che le maggiorazioni per il lavoro domenicale incidono sugli istituti retributivi differiti e indiretti anche quando siano state erogate in modo non continuativo, mentre le maggiorazioni per il giorno di riposo derivante dalla settimana corta vi incidono solo se corrisposte con carattere di continuità. L’accertamento della continuità della prestazione, operato dal giudice di merito sulla base dei conteggi allegati al ricorso introduttivo e delle buste paga, rende inammissibili per difetto di decisività le censure sull’interpretazione della clausola negoziale, perché il fatto costitutivo del diritto risulta integrato. Il ricorso per cassazione che investa l’interpretazione di un accordo integrativo aziendale è inammissibile se non indica la regola legale di ermeneutica violata e le ragioni dello scostamento.
Il Fatto
Alcuni giornalisti professionisti, già dipendenti di una società poi trasferita per trasferimento d’azienda, hanno convenuto in giudizio le datrici di lavoro per ottenere il riconoscimento delle incidenze delle maggiorazioni per lavoro domenicale e per mancato riposo settimanale su tredicesima, ferie, permessi e festività, il ricalcolo dell’indennità televisiva e dei compensi accessori, oltre al risarcimento del danno da omissione contributiva.
La Corte d’appello, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha accolto tali domande, ritenendo computabili le maggiorazioni domenicali anche se non corrisposte continuativamente e quelle del giorno di riposo solo se continuative, e ha fissato la base di calcolo dell’indennità televisiva nella sola retribuzione tabellare di cui al contratto nazionale. Le società hanno proposto ricorso per cassazione; un lavoratore ha resistito con ricorso incidentale.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto il quarto motivo del ricorso principale, che assume l’insufficiente allegazione della continuità del lavoro domenicale nel ricorso introduttivo. Il motivo non è fondato. La nullità del ricorso introduttivo per mancata determinazione dell’oggetto o delle ragioni della domanda ricorre solo quando sia assolutamente impossibile individuare tali elementi dall’esame complessivo dell’atto.
Nel caso concreto, i conteggi allegati al ricorso contenevano elementi di fatto sufficienti a supportare la domanda: il fatto costitutivo della prestazione continuativa domenicale era stato tempestivamente dedotto e poi provato con il deposito delle buste paga. La censura, in realtà, sollecita un diverso apprezzamento dei documenti, riservato al giudice di merito.
La Corte richiama quindi il regime delle censure ex artt. 115 e 116 c.p.c., ammissibili solo in presenza di allegazioni rigorose: prove poste a fondamento della decisione non dedotte dalle parti, prove disposte d’ufficio fuori dai limiti legali, disatteso valore di prova legale o attribuzione di piena prova a elementi soggetti a prudente valutazione. Nessuna di tali evenienze è stata denunciata.
Il secondo, il terzo e il quinto motivo, concernenti l’interpretazione della clausola collettiva, sono inammissibili per difetto di decisività. Una volta accertata la continuità della prestazione, le censure sull’incidenza delle maggiorazioni perdono rilievo, perché il fatto costitutivo risulta integrato.
Quanto al ricorso incidentale del lavoratore, relativo al ricalcolo dell’indennità televisiva, la Corte lo dichiara inammissibile: investe direttamente un accordo integrativo aziendale, estraneo all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., e non individua la regola di ermeneutica contrattuale violata né le ragioni dello scostamento della sentenza dai canoni degli artt. 1362 e seguenti c.c. Il sindacato di legittimità non investe il risultato interpretativo. Infine, la definizione della lite in sede sindacale intercorsa con uno dei controricorrenti determina la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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