Litispendenza esclusa tra cause pendenti davanti allo stesso ufficio (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 12992 del 13.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
La litispendenza in senso tecnico, disciplinata dall’art. 39 cod. proc. civ., non ricorre quando la causa sia già pendente davanti allo stesso ufficio giudiziario. In tale ipotesi trovano applicazione le norme sulla riunione dei procedimenti e non quelle sulla litispendenza, con la conseguenza che è illegittima l’ordinanza con cui il giudice adito dichiari la litispendenza e che il processo deve proseguire davanti al medesimo giudice che l’ha erroneamente pronunciata. Il relativo accertamento integra questione di competenza, sindacabile con il regolamento necessario di competenza.
Il Fatto
Il ricorrente propone istanza di regolamento necessario di competenza, invocando gli artt. 39, 40, 295 e 324 cod. proc. civ., avverso l’ordinanza con cui il Tribunale di Roma aveva dichiarato la litispendenza in ragione di altro giudizio già proposto davanti al medesimo ufficio e poi confluito in appello e in cassazione. Si costituisce nel giudizio la società resistente. Le parti depositano memorie e la Procura generale conclude per l’inammissibilità del ricorso per difetto di autosufficienza. Il Collegio si riserva il termine per il deposito del provvedimento.
La questione approda in Cassazione perché il ricorrente contesta che la litispendenza sia stata dichiarata dal giudice preventivamente adito anziché da quello successivamente adito, in un contesto in cui la causa risultava già pendente davanti al medesimo ufficio giudiziario.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta il motivo con cui si lamenta che la litispendenza è stata pronunciata dal giudice preventivamente adito e non da quello successivamente adito. Il passaggio decisivo riguarda la qualificazione della fattispecie: non si tratta di litispendenza in senso tecnico, con conseguente inapplicabilità dell’art. 39 cod. proc. civ. e del principio affermato dalle Sezioni Unite n. 27846 del 12/12/2013.
La ragione è che la causa era già pendente presso lo stesso ufficio giudiziario. In questa situazione trovano applicazione le norme sulla riunione dei procedimenti e non quelle sulla litispendenza. La Corte rileva inoltre che la causa è oggi pendente in gradi diversi, circostanza che conferma l’estraneità della vicenda allo schema tecnico della litispendenza.
Su queste basi il motivo è accolto e l’ordinanza impugnata è cassata. Il processo deve proseguire davanti al giudice adito che ha erroneamente dichiarato la litispendenza, individuato nel Tribunale di Roma. La decisione si fonda dunque sulla distinzione tra rimedio della riunione e rimedio della litispendenza, con la precisazione che solo il secondo presuppone una pluralità di uffici giudiziaricompetenti.
Il dispositivo accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata e dispone la prosecuzione del giudizio innanzi al Tribunale di Roma.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.