IMU abitazione principale: basta la residenza del proprietario, non dell’intero nucleo familiare (Cass. civ. Sez. V n. 28467 del 27.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di IMU, l’agevolazione per abitazione principale non può essere negata sul solo presupposto che il coniuge del proprietario risieda in un Comune diverso. La lettura estensiva dell’art. 13, comma 2, d.l. n. 201/2011, che subordina il beneficio alla dimora e residenza anagrafica dell’intero nucleo familiare nell’immobile, è stata dichiarata incostituzionale. Ne consegue la nullità degli avvisi di accertamento fondati unicamente sulla residenza distinta dei coniugi, in quanto la violazione di legge per mancata applicazione del nuovo indirizzo giurisprudenziale giustifica la cassazione con decisione nel merito e l’accoglimento dei ricorsi.

Il Fatto

Una contribuente, residente e dimorante stabilmente in un immobile di sua proprietà nel Comune, riceveva due avvisi di accertamento IMU per gli anni 2012 e 2013. L’ente locale negava l’agevolazione per abitazione principale sul presupposto che la disciplina richiedesse la dimora e la residenza anagrafica dell’intero nucleo familiare nell’immobile, condizione non soddisfatta perché il coniuge, per ragioni lavorative, risiedeva in altro Comune.

Analoga pretesa veniva avanzata nei confronti della madre della contribuente, usufruttuaria del medesimo immobile. I ricorsi, riuniti, erano decisi dalla Commissione Tributaria Provinciale con esito diverso per le due posizioni. In appello, la Corte di Giustizia Tributaria della Toscana respingeva entrambi i gravami, confermando la tesi dell’ente impositore. Le contribuenti ricorrevano quindi per cassazione con tre motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo, fondato e assorbente, investe la corretta interpretazione dell’art. 13, comma 2, d.l. n. 201/2011. Le ricorrenti sostengono che la dimora e la residenza richieste ai fini dell’agevolazione debbano essere riferite alla sola proprietaria e non estese all’intero nucleo familiare.

La Corte ricostruisce l’evoluzione della disciplina. Originariamente la norma subordinava il beneficio alla circostanza che tutto il nucleo familiare dimorasse e risiedesse nello stesso immobile, con esclusione dell’agevolazione nei casi di coniugi residenti in Comuni diversi.

Tale lettura è stata superata dalla Corte Costituzionale, sentenza n. 209/2022, che l’ha dichiarata incostituzionale, affermando che non si possono penalizzare i coniugi rispetto ai conviventi di fatto. La giurisprudenza successiva, richiamata nel provvedimento con la Cass. n. 33922/2022, ne ha tratto la conseguenza che gli avvisi di accertamento fondati unicamente sulla diversa residenza dei coniugi devono essere annullati.

Nel caso in esame gli avvisi erano motivati solo sulla base della residenza distinta dei coniugi. La sentenza impugnata aveva confermato gli accertamenti secondo un orientamento ormai superato, incorrendo in una violazione di legge per mancata applicazione del nuovo indirizzo giurisprudenziale. Il primo motivo va pertanto accolto, con assorbimento dei restanti.

Ne consegue la cassazione della sentenza impugnata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti fattuali, la Corte decide nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., accogliendo i ricorsi originari delle contribuenti. Le spese dei giudizi di merito sono compensate per giustificati motivi, essendo maturato l’orientamento giurisprudenziale dopo la proposizione del ricorso; nulla è disposto per le spese di legittimità, stante la mancata costituzione dell’intimato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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