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Mancata riproposizione in sede di rinvio delle eccezioni assorbite e opponibilità al curatore della data certa della scrittura (Cass. civ. Sez. I n. 4203 del 15.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
La parte rimasta completamente vittoriosa nel giudizio di merito non ha l’onere di proporre ricorso incidentale avverso la sentenza di primo grado per riproporre questioni non decise perché assorbite, potendo riproporle dinanzi al giudice del rinvio in caso di annullamento. Sulla questione assorbita, decisa con il criterio della ragione più liquida, non si forma giudicato implicito. In tema di opposizione allo stato passivo, il curatore è terzo rispetto al rapporto giuridico dedotto, con conseguente applicabilità dell’art. 2704 cod. civ.: la data certa della scrittura privata non autentica può essere provata anche con fatti atipici o presunzioni, purché muniti di obiettività e di un grado di certezza pari a quello dei fatti tipici; la mera menzione del contenuto dell’atto in altro documento non è sufficiente a integrare il requisito della certezza della data.

Il Fatto

La società ricorrente chiese l’ammissione al passivo del fallimento per un credito di € 2.000.000,00 a titolo di penale ex art. 8 di un accordo parasociale stipulato con la società poi fallita, la quale non aveva adempiuto al patto di costituire una nuova società partecipata da entrambe. Il giudice delegato respinse l’istanza, ritenendo i patti inopponibili al curatore per carenza di data certa anteriore al fallimento ed escludendo l’inadempimento. Pronunciando sull’opposizione, il tribunale la rigettò, ravvisando una rinuncia tacita alla penale per effetto dell’adesione all’accordo di ristrutturazione. La Corte di cassazione cassò tale decisione e rinviò al tribunale in diversa composizione. Il giudice del rinvio rigettò nuovamente l’opposizione, ritenendo l’accordo del 14 settembre 2012 inopponibile al fallimento per mancanza di data certa ex art. 2704 cod. civ..

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha scrutinato congiuntamente i primi due motivi, relativi alla dedotta formazione del giudicato implicito sulla opponibilità dell’accordo. Ha rilevato che né il tribunale nel primo giudizio di opposizione, né la stessa Corte nella pronuncia rescindente avevano esaminato la questione della data certa, avendo il giudice di merito rigettato la domanda con il criterio della ragione più liquida. Su questa base, nessun giudicato si era formato sul punto, poiché il giudicato non sorge sugli aspetti non oggetto di specifica disamina. La parte completamente vittoriosa non aveva alcun onere di impugnazione incidentale su questioni rimaste assorbite, ben potendo riproporle al giudice del rinvio.

Quanto al terzo motivo, la Corte ha escluso che la documentazione prodotta dalla ricorrente, consistente in un atto contenente la menzione dell’accordo e in due comunicazioni prive di data certa, fosse idonea a dimostrare l’anteriorità della formazione del documento rispetto al fallimento. Ha richiamato il principio per cui la mera menzione del contenuto di un atto in altro documento non è sufficiente a conferire data certa all’atto medesimo.

Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile, in quanto volto a ottenere una rivalutazione delle risultanze istruttorie sotto la formale rubrica della violazione di legge. La Corte ha ribadito che la valutazione degli elementi probatori e delle presunzioni è riservata al giudice di merito e non è sindacabile in sede di legittimità, salvo i casi di vizio di motivazione, non ricorrenti nella specie. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna del ricorrente alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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