Bancarotta fraudolenta per distrazione: il concorso dell’extraneus socio della beneficiaria (Cass. pen. Sez. V n. 7729 del 2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di concorso nel delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione, il dolo del concorrente extraneus nel reato proprio dell’amministratore consiste nella volontarietà della propria condotta di apporto a quella dell’intraneus, con la consapevolezza che essa determina un depauperamento del patrimonio sociale ai danni dei creditori. Non è richiesta la specifica conoscenza del dissesto, che può rilevare solo sul piano probatorio quale indice significativo della rappresentazione della pericolosità della condotta per gli interessi dei creditori. Il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione è reato di pericolo; il dolo richiesto è quello generico, integrato dalla volontà di distaccare il bene dal patrimonio della fallita nella prevedibilità del pericolo per gli interessi dei creditori.
Il Fatto
La Corte di appello di Milano confermava la sentenza di primo grado che aveva accertato la responsabilità penale del ricorrente per il delitto di bancarotta fraudolenta societaria per distrazione. All’imputato, estraneo alla carica di amministratore, era contestato di avere concorso con il coniuge, amministratrice di diritto della società fallita, nelle operazioni di bonifico di rilevante importo in favore di una società omonima, della quale l’imputato era socio. Il ricorso per cassazione, proposto nell’interesse dell’imputato, deduceva vizio di motivazione in relazione all’efficienza causale della condotta dell’extraneus, lamentando che la Corte territoriale avesse richiamato soltanto il rapporto di coniugio e la conoscenza delle vicende societarie, elementi ritenuti insufficienti a dimostrare le modalità di influenza sulla determinazione dell’amministratrice.
La Motivazione della Corte
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Cassazione non ha ravvisato vizi logici nella motivazione della sentenza impugnata, che aveva individuato il contributo del ricorrente nella conoscenza approfondita di ogni vicenda della società fallita, oltre che nella sua qualità di socio al 50% e nella circostanza di avere consegnato i patti parasociali. La Corte territoriale aveva inoltre valorizzato il dato che il fallimento fosse stato imputato all’assenza di capacità gestionale dell’imputato, a riprova della sua qualifica di amministratore di fatto.
La Corte ha evidenziato come il ricorrente fosse anche socio della società beneficiaria dei bonifici e, quindi, interessato alla distrazione in qualità di beneficiario. Tali argomenti, non esaminati dal motivo di ricorso, rendono il motivo stesso aspecifico. In ogni caso, i principi di diritto sul punto confermano che il dolo del concorrente extraneus consiste nella volontarietà della condotta di apporto, con la consapevolezza del depauperamento del patrimonio sociale, non essendo richiesta la specifica conoscenza del dissesto.
Quanto alla consapevolezza del dissesto, la sentenza impugnata l’aveva comunque accertata, così come l’aver agito per interesse proprio a favore della società beneficiaria. Richiamando il consolidato orientamento per cui la bancarotta fraudolenta per distrazione è reato di pericolo, la Corte ha ribadito che l’interesse protetto è l’integrità dei mezzi di garanzia dei creditori e che il dolo richiesto è quello generico, non essendo necessaria l’intenzione di cagionare il danno. Il motivo è stato pertanto ritenuto anche manifestamente infondato.
Nota della Redazione
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