La competenza delle Sezioni specializzate in materia di impresa non comprende le società di persone (Cass. civ. n. 6325 del 08.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il rapporto processuale tra una Sezione specializzata in materia di impresa e un ufficio giudiziario diverso da quello in cui la Sezione è istituita attiene alla competenza in senso proprio, non già alla mera ripartizione degli affari interni del medesimo ufficio; conseguentemente, il conflitto di competenza è ammissibile. La competenza per materia delle Sezioni specializzate, ai sensi dell’art. 3, comma 2, d.lgs. n. 168 del 2003, sussiste solo per le cause relative alle società di capitali tassativamente elencate; ne sono escluse le azioni di responsabilità promosse contro gli amministratori di società di persone, le quali restano soggette alle ordinarie regole di riparto della competenza territoriale.
Il Fatto
Una socia accomandante di una società in accomandita semplice aveva convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Rimini il socio accomandatario, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni per asseriti atti di mala gestio nella gestione sociale. Il Tribunale di Rimini aveva declinato la propria competenza ritenendo competente il Tribunale di Bologna, Sezione specializzata in materia di impresa, dinanzi al quale la causa era stata riassunta.
Il Tribunale di Bologna, tuttavia, aveva sollevato conflitto di competenza ai sensi dell’art. 45 c.p.c., osservando che la competenza delle Sezioni specializzate è limitata alle controversie relative alle società di capitali e non si estende a quelle concernenti le società di persone.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente affermato l’ammissibilità del regolamento di competenza d’ufficio, richiamando il principio espresso dalle Sezioni Unite n. 19882 del 2019. Tale principio distingue l’ipotesi in cui Sezione ordinaria e Sezione specializzata appartengano al medesimo ufficio giudiziario – configurandosi una mera ripartizione interna degli affari – dall’ipotesi, ricorrente nel caso di specie, in cui il conflitto intercorra tra la Sezione specializzata e un diverso ufficio giudiziario: in quest’ultima evenienza la questione attiene alla competenza in senso proprio.
Nel merito, la Corte ha esaminato il dettato dell’art. 3, comma 2, d.lgs. n. 168 del 2003, nel testo sostituito dall’art. 2, comma 1, lett. d), d.l. n. 1 del 2012, conv. con modif. in l. n. 27 del 2012. La disposizione riserva alla cognizione delle Sezioni specializzate le cause relative a società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, imprese cooperative e mutue assicuratrici, nonché le altre tipologie societarie espressamente elencate, includendovi espressamente le azioni di responsabilità promosse contro i componenti degli organi amministrativi o di controllo.
L’elenco delle società menzionate ha carattere tassativo e in esso non figurano le società di persone. La Corte ne ha pertanto desunto che le azioni di responsabilità promosse contro gli amministratori di tali società, ancorché proposte da un socio, non rientrano nella competenza per materia delle Sezioni specializzate, dovendosi applicare le regole ordinarie sulla competenza territoriale.
La Corte ha accolto il regolamento d’ufficio, dichiarando la competenza del Tribunale di Rimini quale giudice originariamente adito, e ha escluso ogni statuizione sulle spese, richiamando la natura incidentale e coatta della procedura regolata dall’art. 45 c.p.c.
Nota della Redazione
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