Mancato versamento dei proventi del lotto e interessi compensativi (Corte dei Conti Sez. giur. Liguria n. 70 del 17.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di responsabilità amministrativo-contabile per il mancato versamento dei proventi delle giocate del lotto, il ricevitore che si appropri delle somme riscosse e non le restituisca è responsabile del danno erariale cagionato all’Agenzia fiscale. L’elemento soggettivo del dolo può desumersi dal comportamento complessivo del convenuto, che non fornisce spiegazioni né riscontro alle intimazioni e non si costituisce in giudizio, essendo evidentemente consapevole dell’infondatezza di difese dalla contestazione sollevata. Sulla somma dovuta decorrono gli interessi compensativi nella misura di una volta e mezzo gli interessi legali, in forza dell’art. 23 del d.l. 23 dicembre 1994, n. 724. Le spese di giudizio seguono la soccombenza.
Il Fatto
La Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale per la Liguria, a seguito di segnalazione di danno erariale dell’Ufficio dei Monopoli per la Liguria e della successiva contestazione degli addebiti, ha convenuto in giudizio il titolare di una ricevitoria del lotto, chiedendone la condanna al pagamento della somma complessiva di 5.183,03 euro in favore dell’Agenzia fiscale.
Oggetto della contestazione è il mancato riversamento di tale somma, derivante dalla riscossione dei proventi delle giocate del lotto effettuate nella ricevitoria tra il 24 gennaio e il 6 febbraio 2024, alla società concessionaria. Il convenuto non si è costituito. Il Pubblico ministero, in udienza, ha confermato la richiesta di condanna. La causa è stata quindi trattenuta in decisione.
La Motivazione della Corte
Il petitum del giudizio è costituito dalla domanda risarcitoria promossa dalla Procura nei confronti del ricevitore contumace, per il danno cagionato all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli tramite la società concessionaria, in conseguenza del mancato riversamento delle somme introitate nel periodo contestato.
La Sezione accerta, alla luce del materiale probatorio fornito, il mancato versamento delle somme ricevute a seguito delle giocate del lotto, con appropriazione illegittima e senza restituzione. Il giudizio è regolarmente instaurato.
Quanto all’elemento soggettivo, la Corte ravvisa una particolare intensità del dolo, dimostrata dal comportamento del convenuto, che non ha mai fornito spiegazioni del proprio operato né dato alcun riscontro alle intimazioni. La consapevolezza della propria responsabilità è ulteriormente confermata dalla circostanza che il medesimo non ha ritenuto di presentare deduzioni difensive né di costituirsi, essendo evidentemente consapevole dell’infondatezza delle difese che avrebbe potuto opporre.
Sulla quantificazione degli interessi compensativi, la Sezione conferma il proprio indirizzo e richiama l’art. 23 del d.l. 23 dicembre 1994, n. 724, secondo cui, in caso di ritardato versamento dei proventi del gioco del lotto, gli interessi sul mancato pagamento sono dovuti nella misura di una volta e mezzo gli interessi legali.
La Corte accoglie dunque la domanda attorea e condanna il convenuto al pagamento della somma di 5.183,03 euro, oltre agli interessi compensativi da calcolarsi nella misura di una volta e mezzo gli interessi legali, dalla data del 6 febbraio 2024 fino a quella del soddisfo. Le spese di giudizio, liquidate in 227,11 euro, seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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