Il diritto al computo integrale dei benefici economici nel collocamento a riposo (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 236 del 22.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le norme del contratto collettivo nazionale di lavoro riguardano il rapporto di lavoro ed il trattamento in attività di servizio, sicché solo in via eccezionale esse possono riflettersi sul trattamento pensionistico, allorché specifiche clausole contrattuali prevedano che i miglioramenti economici siano attribuiti anche al personale collocato a riposo durante il periodo di vigenza del contratto. In tal caso, il pensionato è considerato, a tali limitati fini, come ancora in servizio, in deroga al criterio di determinazione della pensione con riferimento alla retribuzione effettivamente percepita all’ultimo giorno di servizio. Il ritardo dell’Amministrazione datoriale nella comunicazione all’ente previdenziale dell’adeguamento economico spettante non è imputabile al pensionato che si sia attivato per sollecitare il corretto adempimento, con conseguente infondatezza dell’eccezione di prescrizione dei ratei.
Il Fatto
La ricorrente, ex dipendente del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, cessata dal servizio dal 31.05.2007, è titolare di pensione ordinaria diretta di vecchiaia con decorrenza dal 01.06.2007. In data 01.03.2016, l’Amministrazione datoriale trasmetteva all’INPS un nuovo modello PA04, relativo alla ricorrente, per la rideterminazione del trattamento di quiescenza in applicazione del CCNL comparto Ministeri, biennio economico 2006/2007 e integrativo 2007. L’INPS non procedeva all’adeguamento, nonostante i solleciti della ricorrente del 05.03.2020 e del 25.02.2021. La ricorrente adiva quindi la Corte dei conti per ottenere l’accertamento del diritto alla riliquidazione della pensione con il computo dei miglioramenti economici contrattuali e la condanna dell’INPS al pagamento degli arretrati.
La Motivazione della Corte
Il Giudice ha preliminarmente respinto l’eccezione di carenza di legittimazione passiva dell’INPS, rilevando che l’oggetto del giudizio è l’inadempimento dell’Istituto previdenziale, che non ha provveduto alla rideterminazione del trattamento sulla base della documentazione trasmessa dal Ministero in data 01.03.2016, circostanza non contestata.
Nel merito, la Corte ha ricordato che le clausole del contratto collettivo riguardano il trattamento in attività di servizio e solo eccezionalmente possono riflettersi sulla pensione, quando specifiche previsioni attribuiscano i miglioramenti anche al personale collocato a riposo nel periodo di vigenza, in deroga al criterio della retribuzione percepita all’ultimo giorno di servizio di cui all’art. 43 del d.P.R. 1092/1973. Nel caso di specie, il comma 1 dell’art. 30 del CCNL prevede espressamente che le misure stipendiali abbiano effetto anche sul trattamento ordinario di quiescenza, mentre il comma 2 dispone che i benefici economici derivanti dall’art. 29 siano corrisposti integralmente al personale comunque cessato dal servizio con diritto a pensione nel periodo di vigenza del biennio economico 2006-2007.
La ricorrente, cessata dal servizio in data 31.05.2007, rientra pertanto nell’ambito di applicazione della clausola e ha diritto al computo integrale dei benefici economici nella base pensionabile. La Corte ha riconosciuto il diritto alla riliquidazione della pensione secondo le voci del modello PA04 trasmesso dall’Amministrazione, con il pagamento delle differenze sui ratei pregressi, maggiorate di interessi legali e rivalutazione monetaria secondo i criteri delle Sezioni Riunite di cui alla sentenza n. 10/QM/2002.
Quanto all’eccezione di prescrizione quinquennale dei ratei sollevata dall’INPS, il Giudice l’ha reputata infondata, osservando che il ritardo dell’Amministrazione datoriale nella comunicazione dell’adeguamento non può essere imputato alla ricorrente, la quale si è attivata tempestivamente per sollecitare l’adempimento dell’Istituto, con richieste del 2020 e del 2021 e con il deposito del ricorso nell’ottobre 2022. La società è stata quindi condannata al pagamento delle differenze pensionistiche e delle spese di lite, liquidate in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
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Nota della Redazione
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