Imposta di soggiorno: difetto di giurisdizione contabile dopo le Sezioni Unite (Corte dei Conti Sez. giur. Marche n. 76 del 26.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta affermazione, da parte delle Sezioni Unite della Corte di cassazione, della giurisdizione del giudice tributario in materia di imposta di soggiorno comporta il difetto di giurisdizione della Corte dei conti sulla domanda di resa del conto giudiziale dell’agente contabile addetto alla riscossione del tributo. Conseguentemente, il giudice contabile, ancorché abbia già fissato con decreto il termine per la presentazione del conto, deve dichiarare il non luogo a provvedere, restando assorbita ogni altra questione, anche in ordine alle spese.
Il Fatto
La Procura regionale aveva chiesto al giudice designato di fissare un termine perentorio, ai sensi degli artt. 141 e 144 del codice di giustizia contabile, nei confronti del gestore di una struttura ricettiva, quale agente contabile addetto alla riscossione dell’imposta di soggiorno spettante al Comune di Ancona per gli anni finanziari 2017, 2018 e 2019, per la presentazione dei conti giudiziali, con contestuale richiesta di sanzione pecuniaria ai sensi dell’art. 141, comma 6, del d.lgs. n. 174/2016 in caso di grave e ingiustificata omissione.
Il giudice aveva accolto il ricorso con decreto n. 29/2025, fissando il termine di giorni 45. Il Comune aveva poi riferito che nessuno aveva depositato alcunché. La parte convenuta, costituitasi, aveva chiesto l’acquisizione d’ufficio, presso la Questura, della dichiarazione di assenza di ospiti, non avendo ottenuto risposta alla richiesta avanzata tramite il “Portale Alloggiati”. La questione arrivava così alla camera di consiglio.
La Motivazione della Corte
Il giudice contabile dà atto di una circostanza nuova rispetto alla fissazione del termine e dell’udienza: la Corte di cassazione, a sezioni Unite, con ordinanza n. 1527/2026 depositata il 23 gennaio 2026, ha affermato la sussistenza della giurisdizione del giudice tributario in materia di tassa di soggiorno.
Su tale arresto si fonda la declaratoria di difetto di giurisdizione del giudice contabile. Il percorso argomentativo è lineare: la Corte richiama la predetta ordinanza delle Sezioni Unite, la sentenza n. 59 dell’11 marzo 2026 della Prima Sezione Centrale di Appello e il decreto n. 1/2026 del 2 marzo 2026 della Seconda Sezione Centrale di Appello, e da questi provvedimenti trae la conseguenza del non luogo a provvedere.
La decisione non entra nel merito dell’obbligo di resa del conto, né della richiesta di sanzione pecuniaria, né della domanda di acquisizione d’ufficio avanzata dalla difesa: l’affermazione della giurisdizione tributaria assorbe integralmente ogni ulteriore profilo. Il giudice non esamina quindi la condotta dell’agente contabile, limitandosi a rilevare che la materia esula dalla propria giurisdizione.
Il dispositivo dichiara il non luogo a provvedere sulla resa del conto. Segue la statuizione di nulla per le spese, coerente con il difetto di giurisdizione e con il richiamo a quanto ritenuto dalle Sezioni Unite nella recente ordinanza n. 1527 del 2026. L’esito non è quindi di rigetto nel merito, ma di arresto processuale fondato sul venir meno della giurisdizione.
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Nota della Redazione
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