Mandato di arresto europeo: conoscenza del processo e ricorso infondato (Cass. pen. Sez. VI n. 12004 del 26.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di mandato di arresto europeo, la verifica della conoscenza del processo da parte del condannato assente si àncora ai chiarimenti forniti dall’autorità giudiziaria straniera secondo il principio del mutuo riconoscimento. La circostanza che la sentenza di condanna sia stata ritualmente notificata al condannato, che questi non abbia proposto ricorso e che il titolo sia divenuto esecutivo integra la condizione per la consegna. Il controllo della Corte di cassazione non si estende alla valutazione di merito dei chiarimenti resi dall’autorità richiedente quando la loro ritualità non è contestata. Ne deriva l’infondatezza del ricorso fondato su asserita violazione dell’art. 18-ter legge 22 aprile 2005 n. 69.

Il Fatto

La Corte di appello di Milano ha disposto la consegna del ricorrente all’autorità giudiziaria della Francia, in esecuzione di un mandato di arresto europeo fondato su una sentenza di condanna per fatto corrispondente, nell’ordinamento italiano, al delitto di cui agli artt. 582 e 585 cod. pen.

Il difensore ha proposto ricorso per cassazione deducendo l’erronea applicazione dell’art. 18-ter legge n. 69/2005: nonostante i chiarimenti resi dall’autorità francese, non sarebbe provata la conoscenza del processo d’appello da parte del condannato, essendo stata la citazione trasmessa al solo difensore e non risultando l’imputato presente, né assistito, all’udienza di appello.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla risposta fornita dalla Corte di appello di Lione ai chiarimenti richiesti, richiamata nella sentenza impugnata. Da essa risulta che il condannato è stato citato a comparire con atto consegnato allo studio, che non è comparso all’udienza e che non era rappresentato da un avvocato. Secondo il diritto francese, poiché l’interessato era a conoscenza della data dell’udienza, la decisione non è contumaciale, ma resa con imputato assente malgrado la regolare conoscenza del processo, secondo le disposizioni dell’articolo 410 del codice di procedura penale francese.

Nella stessa sentenza si dà atto che il processo si è svolto in modalità analoga a quella prevista dall’art. 420-bis cod. proc. pen. e che la sentenza di appello è stata ritualmente notificata al condannato, il quale non ha proposto ulteriore ricorso davanti alla Corte di cassazione francese, con la conseguente esecutività del titolo.

La Corte prende atto delle asserzioni contenute nella sentenza straniera circa la conoscenza del processo da parte del condannato e rileva un dato decisivo: nel ricorso non è contestata la ritualità della notifica della sentenza di appello, né è contestata la mancata proposizione del ricorso per cassazione. Su tali premesse richiama il proprio precedente Sez. 6, n. 18125 del 06/05/2021, Rv. 281663.

Il ragionamento della Corte è quindi lineare: accertato che il titolo è divenuto esecutivo e non contestata la notifica, la doglianza fondata sull’art. 18-ter legge n. 69/2005 non regge. Il ricorso è pertanto infondato, con condanna del ricorrente alle spese processuali e trasmissione degli atti alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 22, comma 5, legge n. 69/2005.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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