Giudizio abbreviato e poteri officiosi del giudice nella ricostruzione del fatto (Cass. pen. Sez. V n. 12008 del 26.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di giudizio abbreviato, l’integrazione probatoria disposta dal giudice ai sensi dell’art. 441, comma 5, cod. proc. pen. può riguardare anche la ricostruzione storica del fatto e la sua attribuibilità all’imputato, con i soli limiti della necessità ai fini della decisione e del divieto di esplorare itinerari probatori estranei allo stato degli atti formato dalle parti. La scelta unilaterale dell’imputato di accedere al rito non fonda alcun diritto a essere giudicato sulla sola base degli atti disponibili al momento dell’ammissione, né l’integrazione è condizionata alla complessità o alla lunghezza dell’accertamento. La lesione del diritto di difesa è scongiurata dal diritto alla controprova spettante all’imputato che abbia richiesto il rito speciale senza integrazioni. Nella bancarotta fraudolenta per distrazione l’elemento soggettivo è costituito dal dolo generico, non richiedendosi la consapevolezza dello stato di insolvenza né lo scopo di pregiudicare i creditori; parimenti, la bancarotta fraudolenta documentale ex art. 216, comma 1, n. 2, legge fall. nella forma della irregolare tenuta richiede il solo dolo generico.

Il Fatto

La Corte d’appello di Bari, con sentenza del 26 settembre 2023, ha confermato la condanna di due imputati per i reati di bancarotta fraudolenta per distrazione e bancarotta fraudolenta documentale, riformando il solo trattamento sanzionatorio. Le imputazioni riguardano il fallimento di una società, dichiarato nell’aprile 2018, di cui uno degli imputati era stato socio unico e amministratore per un periodo limitato, mentre l’altro aveva ricoperto la carica di amministratore e poi di liquidatore.

Gli imputati propongono ricorso per cassazione con un unico atto, articolando quattro motivi: la violazione delle regole del giudizio abbreviato per l’acquisizione di una consulenza tecnica e dei documenti allegati; il vizio di motivazione sulla ritenuta irrilevanza delle prove difensive e sull’elemento soggettivo; la responsabilità del socio unico per il periodo successivo alla cessazione formale dalla carica; il giudizio di bilanciamento delle attenuanti generiche. Il Procuratore generale conclude per l’inammissibilità dei ricorsi.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rigetta i ricorsi, dichiarando il quarto motivo inammissibile. Sul primo motivo la Corte richiama un orientamento consolidato secondo cui, in giudizio abbreviato, l’integrazione probatoria officiosa non incontra i limiti che i ricorrenti vorrebbero desumere dal fatto che l’imputato abbia richiesto il rito cd. puro. L’accesso al rito non può essere rifiutato per carenze del quadro probatorio, sicché l’integrazione disposta dal giudice costituisce l’unica forma di bilanciamento rispetto all’inevitabilità del giudizio abbreviato, rimesso alla scelta unilaterale dell’imputato.

Muovendo dall’art. 421-bis cod. proc. pen., che impone la completezza delle indagini, la Corte precisa che il potere integrativo non è condizionato alla complessità dell’accertamento né a limiti temporali e può intervenire in qualsiasi fase. Il limite resta quello della necessità ai fini della decisione: il giudice non può spingersi sino a esplorare itinerari probatori estranei allo stato degli atti formato dalle parti. Nella specie il perito era stato autorizzato dal giudice ad acquisire copia degli atti ritenuti necessari e gli imputati non si erano avvalsi del diritto alla controprova, sicché nessuna lesione del diritto di difesa è ravvisabile.

Sul secondo motivo la Corte ribadisce che la prova della distrazione può desumersi dalla mancata dimostrazione, ad opera dell’amministratore, della destinazione dei beni, onere giustificato dalla sua posizione di garante della conservazione della garanzia creditoria. Le allegazioni difensive sono state ritenute generiche, a fronte della puntuale motivazione della sentenza impugnata. L’elemento soggettivo è il dolo generico, sufficiente la consapevole volontà di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa da quella di garanzia delle obbligazioni. Quanto alla bancarotta documentale, la Corte distingue la irregolare tenuta delle scritture, a dolo generico, dall’occultamento, che richiede il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori: correttamente la sentenza ha ritenuto irrilevante la mancanza di prova di tale fine specifico.

Sul terzo motivo, la qualifica di amministratore di fatto non richiede l’esercizio di tutti i poteri tipici dell’organo di gestione, bastando una significativa e continua attività gestoria o cogestoria, non episodica, tale da fornire indici sintomatici dell’inserimento del soggetto nell’assetto societario. La Corte territoriale ha fondato il giudizio di responsabilità sulla qualità di socio unico e sulle dichiarazioni del coimputato, espressione di una continua attività gestoria. Ne deriva il rigetto dei ricorsi e la condanna alle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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