Consegna MAE e radicamento quinquennale: rigetto del ricorso (Cass. pen. Sez. VI n. 12003 del 26.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di mandato di arresto europeo, il concorso formale tra un reato per il quale sussiste il requisito della doppia punibilità e un reato per il quale tale requisito difetta non esclude l’autonomia delle singole fattispecie, pur se oggetto di un unico mandato e di un’unica sentenza, con la conseguenza che la consegna può essere disposta per il solo reato punibile. L’art. 18-bis, comma 2, l. n. 69 del 2005 riconosce l’interesse a eseguire la pena in Italia solo allo straniero cittadino di altro Stato membro che risulti dimorante e residente effettivamente nel territorio italiano da almeno cinque anni, secondo i criteri del comma 2-bis. Il quinquennio deve essere legittimo, effettivo e continuativo, e i relativi indici devono dimostrare che l’interessato ha in Italia la sede principale dei propri interessi affettivi, professionali ed economici.
Il Fatto
La Corte di appello di Torino ha disposto la consegna del ricorrente alle Autorità giudiziarie rumene, in esecuzione di un mandato di arresto europeo emesso il 17 dicembre 2024 e di una sentenza definitiva dell’11 dicembre 2024. La condanna riguarda i reati di guida in stato di ebrezza e guida senza patente, commessi in Romania il 3 febbraio 2020, con pena di un anno e sei mesi di reclusione.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’interessato, tramite il difensore, deducendo due motivi: la violazione degli artt. 7 e 26 della l. n. 69 del 2005, per il rischio di esecuzione parziale della condanna in presenza di un unico mandato, e la violazione dell’art. 18-bis, commi 2 e 2-bis, per l’erronea esclusione del radicamento in Italia da oltre cinque anni.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo è dichiarato reiterativo. La Corte rileva che la sentenza impugnata, con argomenti giuridicamente corretti con i quali il ricorso non si confronta, ha accolto la richiesta di consegna per il solo reato di guida in stato di ebrezza, ritenendo che il concorso formale con il reato per il quale manca la doppia punibilità non escluda autonomia alle due fattispecie, pur se oggetto di un unico MAE e di un’unica sentenza. Il pericolo prospettato dal ricorso resta dunque privo di fondamento.
Il secondo motivo è infondato nel merito. L’art. 18-bis, comma 2, l. n. 69 del 2005 riconosce l’interesse a eseguire la pena in Italia a condizione che lo straniero, cittadino di altro Stato membro dell’Unione Europea, risulti dimorante e residente effettivamente nel territorio italiano da almeno cinque anni, secondo i criteri indicati dal comma 2-bis, dimostrativi del concreto radicamento nello Stato.
La Corte esamina il quadro documentale. I periodi lavorativi risultano intermittenti dal 22 luglio 2021 e la percezione dell’indennità di disoccupazione decorre dal novembre 2024. A ciò si aggiunge il dato della presenza dell’interessato in Romania nel 2020, nella data di commissione dei reati. La generica dichiarazione di avere ottenuto il codice fiscale il 14 giugno 2018 è documento sganciato temporalmente dagli altri, tutti successivi al 2021.
Ne consegue che non risulta maturato il quinquennio legittimo, effettivo e continuativo di residenza o dimora, idoneo a dimostrare che l’interessato abbia istituito in Italia la sede principale dei propri interessi affettivi, professionali ed economici e che nel Paese di elezione possa avvenire il suo efficace reinserimento sociale dopo l’espiazione della pena.
Il ricorso è quindi rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e trasmissione degli atti alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 22, comma 5, l. n. 69 del 2005.
Nota della Redazione
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