Manleva per varianti e lavori extracontrattuali nell’appalto a corpo (Cass. civ. Sez. II n. 2148 del 22.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel contratto di appalto a corpo, le varianti si identificano come opere nuove ma necessarie alla completa e migliore esecuzione dell’opera ovvero alla sua realizzazione a regola d’arte, o comunque rientranti nel piano dell’opera stessa. Non costituiscono varianti, ma lavori extracontrattuali, le opere che, pur presentando una qualche connessione con l’opera, non sono necessarie alla sua completa o migliore esecuzione né rientrano nel piano della medesima, avendo una propria individualità distinta. Ne consegue che il patto di manleva con cui la cedente si obbliga a tenere indenne la cessionaria dai maggiori oneri per le varianti non si estende ai lavori extracontrattuali: l’impegno economico del garante deve restare confinato entro l’alea fisiologica del contratto a corpo, per scongiurarne l’indeterminatezza dell’oggetto.

Il Fatto

Una società di gestione del risparmio convenne in giudizio davanti al Tribunale di Roma la società incorporante la cedente, esponendo di essere subentrata, in forza di un contratto di cessione, nel contratto di leasing e nel contratto di locazione relativi a un complesso immobiliare e nei contratti di appalto a corpo stipulati dalla cedente con un’appaltatrice. Il contratto di cessione prevedeva che la cedente gestisse i contratti di appalto per conto della cessionaria, dandovi puntuale esecuzione, e la tenesse indenne da ogni pretesa, perdita, danno, costo o spesa derivante dalla non corretta esecuzione, impegnandosi ex art. 1381 cod. civ. alla corretta esecuzione senza richieste di modifica dei corrispettivi o maggiori oneri anche per eventuali varianti.

In corso d’opera l’appaltatrice iscrisse riserve, chiedendone il pagamento e attivando la procedura arbitrale; con lodo la cessionaria fu condannata al pagamento. Chiese quindi alla cedente il rimborso della somma corrisposta. Il Tribunale accolse la domanda, riconoscendo l’obbligo di rimborso in forza del lodo e del patto di manleva. La Corte d’appello, in accoglimento dell’appello della cedente, rigettò la domanda, ritenendo che l’obbligo assunto riguardasse le sole varianti intese come necessità esecutive dell’opera progettata, mentre le opere oggetto delle riserve non erano previste nei progetti approvati e costituivano lavori aggiuntivi ordinati dalla stazione appaltante. La cessionaria ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi.

La Motivazione della Corte

In via preliminare la Corte dichiara inammissibile il controricorso per difetto di procura: in calce al testo contenente la procura manca la sottoscrizione del conferente, di cui il procuratore ha riportato soltanto il nome seguito dalla dicitura «è autentica», non riferibile ad alcuna firma.

Nel merito, il primo motivo — violazione degli artt. 1367 e 1661 cod. civ. nell’interpretazione del patto di manleva — è infondato. La Corte ricostruisce il contenuto dell’accordo: la cedente si era impegnata a gestire i contratti ceduti dandovi puntuale esecuzione e a garantire che i contraenti ceduti vi dessero corretta esecuzione, senza avanzare richieste di modifica dei termini o dei corrispettivi né maggiore onere anche per eventuali varianti, tenendo indenne la cessionaria da ogni pregiudizio derivante dalla non corretta esecuzione.

La Corte richiama Cass. Sez. 2 n. 9767 del 12/05/2016, secondo cui, nel più ampio genere delle opere extracontrattuali, le varianti sono opere nuove ma necessarie alla completa e migliore esecuzione dell’opera o che comunque, pur modificandola, rientrano nel piano dell’opera stessa. Non sono varianti le opere che, pur collegate all’opera, non ne sono necessarie alla completa o migliore esecuzione né rientrano nel piano della medesima, avendo una propria individualità distinta. La Corte d’appello, con motivazione stringata ma corretta, ha proprio applicato tale principio, distinguendo tra opere conseguenti alle necessità esecutive dell’appalto e opere aggiuntive non previste in progetto.

Il secondo motivo — violazione dell’art. 116 cod. proc. civ. e travisamento delle prove — è in parte inammissibile e in parte infondato. La doglianza sulla violazione dell’art. 116 cod. proc. civ. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice abbia disatteso il prudente apprezzamento o una specifica regola di valutazione, mentre il mero cattivo esercizio del prudente apprezzamento consente il sindacato solo nei rigorosi limiti del vizio di motivazione (Cass. Sez. Un. n. 20867 del 30/09/2020). Nella specie la Corte d’appello non ha omesso di considerare la gestione del contratto da parte della cedente, ma l’ha ritenuta superata dal fatto che l’ordine dei lavori aggiuntivi fu impartito direttamente dalla cessionaria, risultando così esorbitante da quella gestione.

Il terzo motivo, sulla determinabilità dell’oggetto della manleva, è infondato: le considerazioni sui primi due motivi lo escludono e, peraltro, la censura si risolve in una richiesta di rivalutazione di circostanze di fatto, preclusa in sede di legittimità. Il quarto motivo, sulla promessa del fatto del terzo, è inammissibile perché non si confronta con la ratio decidendi: la Corte d’appello ha ritenuto che, pur qualificato come promessa del fatto del terzo, l’accordo di manleva potesse coprire solo i maggiori oneri per le varianti. Il ricorso è quindi respinto; non vi è luogo alla statuizione sulle spese per l’inammissibilità del controricorso, con attestazione dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, se dovuto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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