Prescrizione del tributo maturata e sospensione dei termini per definizione agevolata (Cass. civ. Sez. V n. 1008 del 10.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
La sospensione dei termini di prescrizione disposta dall’art. 1, comma 623, della legge n. 147 del 2013, in relazione ai carichi di cui al comma 618, presuppone che il termine prescrizionale sia ancora in corso. Essa non può applicarsi quando il diritto di credito tributario è già estinto per prescrizione al momento dell’entrata in vigore della legge. La relativa disposizione, nel riferirsi alle «somme dovute», non può riguardare un credito ormai estinto. Il termine decennale di prescrizione per la riscossione dell’imposta di registro definitivamente accertata decorre dalla notifica dell’avviso di liquidazione e non è interrotto dalla sola iscrizione a ruolo, atto interno dell’amministrazione privo di carattere recettizio.
Il Fatto
La controversia origina da una cartella di pagamento emessa dall’Agenzia delle Entrate per il recupero dell’imposta di registro conseguente a un lodo arbitrale, con la quale si richiedeva il pagamento a più coobbligati in solido. Il contribuente impugnava l’atto dinanzi alla giustizia tributaria. La CTP rigettava il ricorso e la CTR confermava la decisione di primo grado.
Investita del ricorso, la Corte di cassazione aveva in precedenza accolto l’impugnazione in punto di decorrenza della prescrizione, riconoscendo natura decennale del termine e disponendo il rinvio per accertare l’eventuale estinzione del credito. Il giudice del rinvio rigettava nuovamente l’appello, invocando la sospensione dei termini prevista dalla definizione agevolata dei carichi. Il contribuente ha quindi proposto un nuovo ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo di ricorso contesta la violazione degli artt. 2934, 2935, 2941 e 2942 cod. civ. e dell’art. 1, comma 623, della legge n. 147 del 2013, oltre all’omesso esame di un fatto decisivo. Il ricorrente rileva che, alla data di entrata in vigore della legge di stabilità, il termine decennale era già maturato. Il giudice di rinvio avrebbe erroneamente esteso la sospensione anche ai diritti già prescritti. Il motivo è fondato.
La Corte muove dai fatti pacifici: la notifica dell’avviso di liquidazione è avvenuta il 15.10.2003, l’iscrizione a ruolo il 17.10.2013 e la notifica della cartella il 4.2.2014. L’avviso non è stato impugnato; per l’esazione decorreva dunque il termine decennale, come già statuito in sede di rinvio. Poiché la prescrizione era stata interrotta dalla notifica dell’avviso, essa decorreva da quella data.
Richiamando il principio della precedente ordinanza di rinvio, la Corte ribadisce che il decorso del termine prescrizionale decennale non è interrotto dalla sola formazione del ruolo. Ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 2943 cod. civ., la prescrizione è interrotta solo da un atto che costituisca in mora il debitore e abbia carattere recettizio, mentre l’iscrizione a ruolo resta atto interno dell’amministrazione. Nel caso di specie l’iscrizione è intervenuta quando il decennio era già spirato: la pretesa era dunque estinta.
La Corte esamina poi il comma 623 dell’art. 1 della legge n. 147 del 2013, entrato in vigore il 1° gennaio 2014, che sospende la riscossione dei carichi del comma 618 e i corrispondenti termini di prescrizione. Rileva che tale disposizione presuppone un credito ancora esistente e si riferisce alle «somme dovute». Nel caso di specie il diritto era già estinto per prescrizione al momento della promulgazione. L’istituto della sospensione, osserva la Corte, opera all’interno del periodo prescrizionale ma non vale a prorogarlo, pena la compromissione del principio di stabilità e certezza dei rapporti giuridici. Il secondo motivo resta assorbito dall’accoglimento del primo.
La Corte accoglie quindi il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, accoglie l’originario ricorso. Le spese seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.