Mansioni superiori categoria D: declaratoria CCNL e responsabilità del procedimento (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 15304 del 09.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di inquadramento superiore del dipendente pubblico, la declaratoria contrattuale della categoria D non richiede, ai fini del riconoscimento delle mansioni effettivamente svolte, l’assunzione di responsabilità dell’intero procedimento. Le caratteristiche elencate nella declaratoria sono tra loro alternative, sicché è sufficiente la sussistenza di una sola di esse. È pertanto affetta da violazione di legge la sentenza di merito che subordini l’inquadramento alla titolarità del provvedimento finale e che, al contempo, ometta qualsiasi accertamento in fatto sulle restanti caratteristiche dell’attività espletata, con conseguente cassazione con rinvio.

Il Fatto

Il lavoratore, dipendente di una Regione con mansioni di esperto geologo, ha agito in giudizio per ottenere il riconoscimento delle differenze retributive maturate a seguito dello svolgimento di mansioni riconducibili alla superiore categoria D. Il Tribunale aveva accolto la domanda, condannando l’amministrazione al pagamento degli importi richiesti.

La Corte di Appello ha riformato la sentenza di primo grado. Ha ritenuto che le mansioni svolte corrispondessero alla categoria C di formale inquadramento: il lavoratore si era limitato ad atti istruttori di carattere endoprocedimentale, senza assumere la responsabilità del provvedimento finale. Per tale apporto aveva peraltro percepito la specifica indennità contrattualmente prevista. Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto il primo e il terzo motivo, esaminati congiuntamente per connessione logica, che denunciano l’omesso esame di fatti decisivi e il carattere apparente della motivazione, oltre alla mancata ammissione della prova testimoniale. I motivi sono dichiarati inammissibili. La Corte territoriale ha infatti esaminato le mansioni concretamente svolte, escludendo la riconducibilità al livello D e ritenendo perciò superflua la prova articolata.

La Corte richiama il perimetro dell’art. 360, comma primo, n. 5, cod. proc. civ., come modificato dall’art. 2 del d.lgs. n. 40 del 2006. Il vizio riguarda l’omesso esame di un fatto storico-naturalistico, non di questioni o argomentazioni. Non è dunque censurabile, per questa via, la mancata ammissione di una prova testimoniale. La Corte ribadisce inoltre, richiamando le proprie Sezioni Unite n. 34476 del 2019, che il ricorso non può mascherare una rivalutazione del merito.

Il secondo motivo è invece fondato. La declaratoria contrattuale della categoria D ricomprende attività connotate da elevate conoscenze pluri-specialistiche, da contenuto tecnico o direttivo con responsabilità di risultati, da elevata complessità dei problemi e da relazioni organizzative interne ed esterne di natura negoziale. La Corte precisa che tali caratteri sono tra loro alternativi ai fini dell’inquadramento, richiamando le proprie n. 11856 del 2024 e n. 16977 del 2023.

La Corte territoriale ha invece subordinato l’accesso alla categoria D all’assunzione di responsabilità dell’intero procedimento, requisito non previsto dalla declaratoria. Non ha inoltre svolto alcun accertamento in fatto sulla sussistenza delle altre caratteristiche, né ha verificato se le attività svolte rientrassero nell’esemplificazione dei profili previsti dalla stessa declaratoria, che contempla i compiti di alto contenuto specialistico, nonché le attività di analisi, studio e ricerca nel settore di competenza.

Il quarto motivo, che denuncia la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., è dichiarato inammissibile. Il giudice non è tenuto a esaminare singolarmente ogni allegazione, dovendosi ritenere implicitamente disattesi gli argomenti incompatibili con la decisione adottata. La censura relativa alle indennità di categoria C non assolve poi agli oneri di cui all’art. 366, n. 6, cod. proc. civ., non indicando gli atti in cui le disposizioni della contrattazione decentrata sarebbero state invocate. La sentenza è cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte di Appello di Ancona in diversa composizione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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