Il mancato svolgimento di mansioni superiori nella classificazione per aree omogenee (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 19229 del 11.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La classificazione del personale del comparto Agenzie fiscali per aree omogenee, come definita dal c.c.n.l. del 28 maggio 2004, comporta che tutte le mansioni rientranti nella medesima area siano professionalmente equivalenti e parimenti esigibili dal datore di lavoro. Il sistema delle fasce retributive, sostitutivo delle posizioni economiche, è volto a compensare l’arricchimento professionale conseguito dal dipendente nello svolgimento dell’attività e non l’espletamento di mansioni qualitativamente superiori. Ne consegue che il lavoratore, nell’ambito di un sistema improntato a criteri di flessibilità e nel quale le aree esprimono livelli omogenei di competenze, non matura il diritto a essere inquadrato in una fascia retributiva superiore per il solo fatto di svolgere funzioni di maggiore responsabilità e competenza all’interno dell’area di appartenenza.
Il Fatto
Alcuni dipendenti dell’Agenzia delle Entrate, inquadrati nella II area funzionale, fasce F1 e F2, agivano in giudizio per ottenere il riconoscimento delle differenze retributive per lo svolgimento di mansioni superiori, asseritamente corrispondenti alla fascia F3. Il tribunale accoglieva la domanda.
A seguito dell’impugnazione dell’Agenzia, la Corte d’appello di Bari riformava la decisione, rigettando la pretesa. La Corte territoriale riteneva che il sistema di classificazione basato su aree omogenee, introdotto dalla contrattazione collettiva, implicasse l’equivalenza di tutte le mansioni interne alla medesima area e, quindi, l’insussistenza del diritto alla fascia superiore. Avverso tale pronuncia proponevano ricorso per cassazione la dipendente originariamente ricorrente e gli altri lavoratori, con atti separati.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte, esaminando i motivi di ricorso, ha anzitutto ribadito l’irrilevanza, ai fini dell’ammissibilità della censura formulata ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., della doglianza relativa all’omesso esame di un fatto decisivo, qualora il giudice di merito abbia espressamente argomentato in ordine a quel fatto, escludendone la decisività.
Il Collegio ha poi richiamato il consolidato indirizzo in materia di classificazione del personale pubblico. Il sistema introdotto dai contratti collettivi del 2007, ma già anticipato dalla contrattazione del comparto Agenzie fiscali del 2004, è improntato a criteri di flessibilità ed è fondato sulla previsione di aree esprimenti livelli omogenei di competenze. In tale sistema, le mansioni all’interno dell’area sono professionalmente equivalenti ed esigibili dal datore di lavoro ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001. La progressione di fascia retributiva è correlata al diverso grado di abilità professionale acquisito, non all’esercizio di funzioni qualitativamente diverse.
Con specifico riferimento al c.c.n.l. del 28 maggio 2004 per il personale delle Agenzie fiscali, la Corte ha valorizzato l’art. 17, che classifica il personale in tre aree corrispondenti a competenze omogenee, e l’art. 20, che prevede l’inquadramento automatico nel nuovo sistema. Sulla base di tali disposizioni, la Corte ha ritenuto corretta la decisione dei giudici d’appello che avevano escluso il diritto alla fascia F3 per lo svolgimento di mansioni comunque ricomprese nella II area.
Quanto alla dedotta violazione della contrattazione integrativa, la Cassazione ne ha dichiarato l’inammissibilità, rammentando che per i contratti integrativi il controllo di legittimità è limitato alla verifica del rispetto dei canoni legali di interpretazione, non potendo tali atti disporre in difformità dalla contrattazione nazionale, unica abilitata in materia.
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Nota della Redazione
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